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Franchigia doganale all'importazione
24/4/2007
i limiti di valore
Rispondendo a diverse richieste di chiarimenti circa le condizioni per poter usufruire della franchigia doganale all'importazione, di seguito riepiloghiamo un paio di schede relative ai due casi più frequenti:
- merci di valore trascurabile
- merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori
Spedizioni di valore trascurabile
- Normativa comunitaria di riferimento:
Regolamento Comunitario n.918/83 del Consiglio del 28.03.1983 e succ. mod. artt. 27/28
Direttiva Comunitaria n. 83/181/CEE del Consiglio del 28.03.1983 e succ. mod. artt. 22/23
- Normativa nazionale di riferimento:
Decreto Ministeriale 5 dicembre 1997, n. 489 artt. 5/6
- Trattamento fiscale:
Esente dai diritti doganali (dazio + IVA)
- Condizioni per la fruizione della franchigia:
Sono ammesse in franchigia dai diritti doganali le importazioni da un Paese terzo di merci il
cui valore non eccede complessivamente 22 Euro per spedizione, con esclusione dei prodotti
alcolici, profumi e acqua di toletta, tabacchi e prodotti del tabacco.
- Modalità per la concessione della franchigia:
Per l’autorizzazione alla franchigia, su richiesta dell’interessato, dispone direttamente l’ufficio
doganale periferico competente sul luogo di arrivo delle merci.
Merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori
- Normativa comunitaria di riferimento:
Regolamento Comunitario n. 918/83 del Consiglio del 28.03.1983 e succ. mod. artt. 45/49
Direttiva Comunitaria n. 69/169/CEE del Consiglio del 28.05.1969 e succ. mod.
- Normativa nazionale di riferimento:
Decreto Ministeriale 16 dicembre 1998, n. 500
- Trattamento fiscale:
Esente dai diritti doganali (dazio + IVA)
- Condizioni per la fruizione della franchigia:
Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali, gli oggetti e generi di consumo che i
viaggiatori portano con se nel proprio bagaglio, a condizione che si tratti di importazioni che
per loro natura e quantità siano prive di ogni carattere commerciale, cioè che presentano
carattere occasionale e riguardino esclusivamente merci riservate all’uso personale o familiare
del viaggiatore o destinate ad essere regalate.
E’ considerato viaggiatore:
a. qualsiasi persona che entri temporaneamente nel territorio doganale della Comunità in
cui non ha la propria residenza;
b. qualsiasi persona che rientri nel territorio doganale della comunità in cui ha la propria
residenza dopo un temporaneo soggiorno nel territorio di un paese terzo;
Il valore delle merci contenute nei bagagli dei viaggiatori non può superare i 175 Euro. Tale
importo e ridotto a 90 Euro per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni.
Per i prodotti del tabacco, alcol e bevande alcoliche, profumi e acqua da toilette, caffè e tè la
franchigia è accordata entro i limiti quantitativi riportati nell'elenco seguente (questi quantitativi non concorrono agli effetti della determinazione del valore globale
degli oggetti da ammettere in franchigia):
I viaggiatori di età inferiore a diciassette anni sono esclusi dall'esenzione prevista per i
prodotti del tabacco e per i prodotti alcolici; quelli di età inferiore a quindici anni anche per il
caffè.
Alcool, tabacchi, profumi, caffè e tè quantitativi ammessi (Provenienza Extra-UE):
sigarette 200 pezzi
sigaretti (max. 3 g) 100 pezzi
sigari 50 pezzi
tabacco da fumo 250 grammi
bevande alcoliche e bevande distillate superiori a 22% 1 litro
alcool etilico non denaturato di 80 gradi e più 1 litro
bevande distillate e bevande alcoliche fino a 22 gradi 2 litri
vino 2 litri
vino spumante/liquoroso 2 litri
profumi 50 grammi
acqua di toeletta ¼ litro
caffè 500 grammi
estratti o essenze di caffè 200 grammi
tè 100 grammi
estratte o essenze di tè 40 grammi
- Modalità per la concessione della franchigia:
Per l’autorizzazione alla franchigia, su richiesta dell’interessato, dispone direttamente l’ufficio
doganale periferico competente sul luogo di arrivo delle merci.
Il direttore è a disposizione dei Soci per maggiori informazioni.
Con i migliori saluti.
A. Dotti
(direttore)
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