1 LUGLIO 2016

cosa cambia per le spedizioni via mare

07/06/2016

Per evitare i numerosi incidenti che hanno coinvolto navi porta container, a causa di informazioni errate o mancanti relative al peso dei contenitori imbarcati, 1 luglio 2016 entreranno in vigore le modifiche alla Convenzione SOLAS relativa alle spedizioni marittime.

In particolare, alla luce di quanto disposto dal Decreto dirigenziale n. 447 del 5 maggio 2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalla Circolare n. 125/2016 del 31 maggio 2016 sempre del medesimo Comando Generale, sarà obbligatoria la verifica della massa lorda dei container già riempiti, attraverso attrezzature calibrate ed omologate, ovvero dei singoli colli, compresi eventuali pallet, attraverso un metodo certificato ed approvato.

Il peso così rilevato dovrà essere riportato in una dichiarazione denominata "VGM" ( Verified Gross Mass).

L'obbligo della pesatura ricadrà sullo "shipper".
Su questo punto, il Decreto dirigenziale n.447 riporta che questa figura nel 90% dei casi dovrebbe coincidere con lo spedizioniere, salvo poi rimandare alla definizione prevista al punto 2.1.12 della Circolare n.1475 MSC (IMO), vale a dire colui che appare come tale nella polizza di carico marittima ("bill of lading" o "sea waybill") o nell'equivalente documento di trasporto multimodale (ad esempio, "through" bill of lading") e/o su colui che ha stipulato, o in nome del quale è stato stipulato, il contratto di trasporto con l'azienda di spedizioni.

A parere di chi scrive, l'aver riportato nel Decreto il riferimento alla definizione prevista dall'IMO, lascia nell'incertezza le imprese mittenti, soprattutto nel caso di spedizioni di contenitori completi, caricati e sigillati presso la loro sede; per questo motivo, suggeriamo di contattare con largo anticipo gli spedizionieri, in modo da concordare con loro le modalità di compilazione della dichiarazione "VGM".

La mancanza della dichiarazione "VGM" comporterà il divieto di imbarco per il contenitore.

Il decreto di cui sopra, prevede un periodo transitorio fino al 30 giugno 2017, durante il quale potranno essere utilizzati anche strumenti di pesatura diversi da quelli  regolamentari, purché l’errore massimo non sia superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati e, comunque, che non superi i +/- 500 Kg.

Sanzioni:
"Salvo che il fatto non costituisca specifico o più grave reato, ogni irregolarità nella dichiarazione VGM potrà essere considerata, qualora se ne verifichino le condizioni, elemento penalmente rilevante a carico dello "shipper "ai sensi dell’articolo 483 del codice penale, o nel caso di imbarco di un contenitore privo di VGM, a carico del Comandante della nave ai sensi dell’articolo 1215 cod.nav. e a carico del terminalista ai sensi dell’articolo 1231 cod.nav."


Come si può notare, nonostante l'entrata in vigore delle modifiche avverrà fra circa tre settimane, vi sono ancora diversi dubbi in merito la loro applicazione pratica, in particolare sulle effettive responsabilità dei mittenti e degli spedizionieri. A questo proposito, stiamo valutando la possibilità di organizzare un seminario informativo.


Non appena saranno disponibili maggiori informazioni, non esisteremo a comunicarvele.
Condividi facebook share twitter share pinterest share
Sigla.com - Internet Partner