ACCORDO COMMERCIALE UE - GIAPPONE

istruzioni operative

25/01/2019

Come anticipato il 16 gennaio scorso, il 1 febbraio 2019 entrerà in vigore, seppure in via provvisoria, l'accordo commerciale fra UE e Giappone che comporterà l'abbattimento dei dazi all'importazione. 

L'Agenzia delle Dogane ha ora chiarito i principali dubbi sorti dopo la pubblicazione dell'Accordo, fornendo le necessarie istruzioni operative.
 
Non è previsto l'uso di certificati EUR1, ma solo dichiarazioni su fattura o altra documentazione commerciale:
 
Versione italiana
 
(Periodo: dal ........................................................ al ......................................................(1)) 
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (numero di riferimento dell'esportatore ............................... (2)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ......................................................(3)). 
(Criteri di origine usati (4)) ................................................................................................
(Luogo e data (5)) .................................................................................................................
(Nome stampato dell'esportatore) .....................................................................................
 
  1. (1)  Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo 3.17, paragrafo 5, lettera b), indicare il periodo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Se il periodo non è applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.
  2. (2)  Indicare il numero di riferimento che identifica l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione europea tale numero è attribuito in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea. Per l'esportatore giapponese tale numero corrisponde al numero d'impresa giapponese. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.
  3. (3)  Indicare l'origine del prodotto; l'Unione europea o il Giappone.
  4. (4)  Indicare, a seconda del caso, uno o più dei seguenti codici;
«A» per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera a);
«B» per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera b);
«C» per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c), con le seguenti informazioni supplementari sulla prescrizione
        specifica per tipo di prodotto effettivamente applicata al prodotto;
      «1»  per la modifica della regola di classificazione tariffaria;
    «2»  per la regola relativa al valore massimo di materiali non originari o al contenuto di valore regionale minimo
     «3»  per una regola relativa al processo di produzione; o
    «4»  in caso di applicazione delle disposizioni della sezione 3 dell'appendice 3-B-1;
«D» per l'accumulo di cui all'articolo 3.5; o
«E» per le tolleranze di cui all'articolo 3.6.
(5) Luogo e data possono essere omessi se già contenuti nel documento stesso.
 

Come nel caso dell'accordo stipulato fra UE e Canada, per importi superiori a 6.000 Euro la dichiarazione può essere rilasciata solo dagli esportatori registrati nel sistema REX.

È già possibile presentare all'Agenzia delle Dogane competente l'istanza per divenire "esportatori registrati"; la registrazione potrà, tuttavia, essere utilizzata solo a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo (1-2-2019).
 
Vi sono alcune novità rispetto agli accordi stipulati in precedenza con altri Stati:
 
- è possibile presentare un'unica dichiarazione di origine per più spedizioni dei medesimi prodotti, con validità sino a 12 mesi;
 
- l'importatore può assumersi in prima persona la responsabilità di dichiarare alla propria dogana l'origine preferenziale dei prodotti importati, evitando all'esportatore di dovere presentare la relativa dichiarazione; in questo caso, l'importatore deve acquisire dal fornitore estero tutte le informazioni occorrenti a dimostrazione del carattere originario delle merci importare, in modo da essere in grado di dimostrare il carattere originario dei beni in caso di controllo da parte delle autorità doganali.
 
I funzionari di Mantova Export sono a disposizione per eventuali approfondimenti.
 

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