ACCORDO UE - REGNO UNITO

Le dichiarazioni dei fornitori

08/02/2021

come comunicato lo scorso mese di gennaio, erano sorti dei dubbi circa l'effettivo uso delle nuove dichiarazioni dei fornitori previste dall'accordo firmato il 24 dicembre scorso fra Unione Europea e Regno Unito; in particolare, ci si domandava se questi modelli di dichiarazione non servissero solo nel caso di applicazione della regola del cumulo fra UE e UK.

A questo proposito, avevamo richiesto un parere ufficiale alla Direzione Commercio della Commissione Europea, ma al momento non ci è pervenuta ancora alcuna risposta.

Non potendo attendere oltre, condividiamo il parere fornito ieri da Confindustria Roma, parere che conferma la nostra opinione:


"L'allegato ORIG-3 va utilizzato esclusivamente nel caso di interesse ad accedere al cumulo totale: esso serve, infatti, nei casi in cui il prodotto venduto dal fornitore unionale NON sia di origine preferenziale ma sia stato sottoposto ad alcune lavorazioni e/o incorporazione di materiali UE, pur NON sufficienti a far conseguire l'origine preferenziale. Pertanto, al di fuori di tale caso (e, lo ricordiamo, l'Allegato ORIG-3 dovrebbe essere SPEDITO al cliente del Regno Unito, non ad altri operatori stabiliti nell'Unione) si utilizzeranno i consueti modelli per la dichiarazione singola o a lungo termine."


In sostanza, nei rapporti fra fornitori e clienti dell'Unione Europea vanno utilizzati i soliti modelli di dichiarazione di origine a lungo termine o per singola fornitura; occorre solo fare attenzione che nell'elenco dei Paesi accordisti sia presente anche il Regno Unito o la sigla GB corrispondente.


In allegato, riportiamo sia il testo delle dichiarazioni che l'elenco aggiornato dei Paesi accordisti.


I funzionari di Mantova Export sono a disposizione per eventuali approfondimenti.


DICHIARAZIONE ORIGINE PREFERENZALE

ELENCO PAESI ACCORDISTI GENNAIO 2021
 

 
 
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