Acquisti da fornitori con sede in Paese a fiscalità privilegiata

Informazioni riguardanti acquisti di azienda italiana da fornitori aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata

19/10/2015

In questi ultimi tempi, stiamo ricevendo diverse segnalazioni di controlli, effettuali dalla GdF, riguardanti gli acquisti da fornitori aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata (ad esempio, Svizzera e Hong Kong). Sottolineiamo che i maggiori problemi riscontrati non riguardano tanto le dichiarazioni 'black list', quanto la deducibilità dei costi inerenti gli acquisti stessi. Le imprese sottoposte ad accertamento, infatti, si trovano in difficoltà nel presentare le prove circa l'effettiva esistenza ed operatività dei propri fornitori. Per cercare di fare un po' di chiarezza, desideriamo evidenziare che, se l'azienda italiana non ha legami societari coi fornitori con sede in Paesi a fiscalità privilegiata, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.46E del 2004 prevede la deducibilità dei costi (disapplicazione ai sensi del comma 10 dell’art.110 del TUIR), a patto che l’impresa italiana fornisca prova che “le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione”. La Risoluzione chiarisce che “i presupposti probatori indicati dalla norma sono alternativi, con la conseguenza che il contribuente può limitarsi a fornire elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza anche di uno solo di essi.”

La Risoluzione prosegue spiegando che “in alternativa alla prova riguardante lo svolgimento effettivo di attività economica da parte del fornitore residente in paesi a fiscalità privilegiata, il contribuente interessato a disapplicare l’articolo 110, comma 10, è ammesso a dimostrare la sussistenza di un effettivo interesse economico all’effettuazione di ciascuna operazione intrattenuta con detti fornitori. Dovrà pertanto acquisire e conservare tutti i documenti utili per poter risalire alla logica economica sottesa alla scelta di instaurare rapporti commerciali con un fornitore residente in un paese a fiscalità privilegiata.”

Alla luce di quanto sopra, è evidente che l'azienda italiana che acquisti da fornitori aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata, per sostenere la deducibilità dei costi può limitarsi a dimostrare:
- la sussistenza dell’effettivo interesse economico all’effettuazione degli acquisti (ad esempio, mediante un raffronto con i prezzi proposti da fornitori italiani),
- l'effettiva importazione delle merci acquistate (ad esempio, tramite copia della bolletta doganale di importazione)

Si specifica che le note inviate sono state redatte sulla base delle informazioni generiche in nostro possesso; si specifica, inoltre, che tali note vengono fornite a solo scopo informativo, non costituendo parere legale o professionale e non potendo sostituire un parere dell'Agenzia delle Entrate. Non si assumono responsabilita’ per i danni che possano derivare dall'affidamento riposto nelle informazioni qui riportate.
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