CBAM

sintesi del Regolamento adottato il 29-09-2025

30/09/2025

Ieri, 29-9-2025, il Consiglio dell'UE ha adottato il regolamento con l’obiettivo di semplificare e rafforzare il sistema CBAM.
 
Di seguito, riepiloghiamo i punti principali del nuovo regolamento:
 
- è confermata l’esenzione dagli obblighi CBAM per tutti coloro che non superano le 50 ton all’anno di importazione di beni soggetti al CBAM (vedi tabella);
 
- le aziende che presumono di superare tale soglia è bene che si attivino per ottenere lo status di “dichiarante CBAM autorizzato”, in quanto chi dovesse superare le 50 ton annue di beni CBAM senza avere per lo meno richiesto l’autorizzazione sarà soggetto a sanzione;
 
- agli importatori che abbiano presentato domanda per ottenere lo status di “dichiarante CBAM autorizzato” entro il 31 marzo 2026, ma che sono ancora in attesa di una risposta, viene consentito di continuare a importare le merci nel corso del 2026 anche dopo aver superato la soglia delle 50 ton, in attesa della decisione in merito;
 
- entro il 30 settembre di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per
l'anno 2026, ciascun dichiarante CBAM autorizzato dovrà utilizzare il registro CBAM per presentare una dichiarazione CBAM per l'anno civile precedente;
 
- a partire dal 1° febbraio 2027, ogni Stato membro venderà ai dichiaranti CBAM autorizzati stabiliti nel suo territorio i certificati CBAM attraverso la piattaforma centrale comune;
 
- constatata la difficoltà nell’ottenere dai fornitori esteri informazioni attendibili sui valori delle emissioni di Co2 dei prodotti CBAM, viene consentito di utilizzare i valori di “default” della Commissione;
 
- coloro che utilizzeranno i dati delle emissioni comunicatigli dai fornitori esteri, dovranno accertarsi tali dati siano stati validati da dei verificatori accreditati;
 
- le autorità verificheranno che un importatore non abbia aggirato il limite delle 50 ton/annue, grazie a pratiche o accordi non genuini, vale a dire che non possano essere giustificati da valide ragioni commerciali connesse all'attività economica dell'importatore;
 
- il regolamento è in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed entrerà in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
 

 
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