chiarimenti in merito alla “Scheda di Trasporto”

nuove indicazioni dal Ministero dei Trasporti

03/09/2009

Egregi Signori,

con riferimento alla “Scheda di Trasporto” Vi informiamo che il Ministero dei Trasporti ha chiarito i seguenti punti:

TRASPORTI INTERNAZIONALI:

* i vettori, italiani e stranieri, che effettuano un trasporto internazionale, non sono tenuti a compilare la scheda di trasporto, a patto che sia stato compilato uno dei documenti equipollenti, ovvero:

-lettera di vettura internazionale CMR;
-documenti doganali;
-il documento di cabotaggio di cui al D.M. 3-4-2009;
-i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al D.L.vo del 26-11-1995, n° 504;
-il documento di trasporto di cui al D.P.R. 14-8-1996, n° 472;
-nonché ogni altro documento che debba obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci ai sensi della normativa comunitaria o di altri accordi e convenzioni internazionali. TRASPORTI NAZIONALI:

* in caso un unico mittente carichi completamente e nello stesso luogo un mezzo con merci dirette a più destinatari, l’indicazione delle merci e dei relativi luoghi di carico o scarico può essere effettuata con un generico riferimento ai documenti della prassi commerciali che accompagnano la merce (ad es. DDT n° …);

* qualora un vettore si affidi per effettuare il trasporto commissionato ad ulteriori sub vettori, dovrà a sua volta redigere un’ulteriore Scheda di Trasporto, per la porzione di trasporto affidata al sub vettore, in veste di mittente;

* la Scheda di Trasporto esaurisce la sua funzione col completamento del trasporto a cui si riferisce, pertanto non è necessaria la sua archiviazione. Restando a Vostra disposizione, cogliamo l’occasione per porgere

Cordiali saluti,

A. Dotti
(Direttore)

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