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CINA - controlli più severi sui flussi di capitali
CINA - controlli più severi sui flussi di capitali
notizia a cura dello studio China Consultant
28/04/2009
Lo studio China Consultant ci comunica quanto segue:
Controlli più severi
sui flussi di capitali
Un tempo più che ben accolti in Cina, gli afflussi di capitali vengono, alla luce della crisi finanziaria mondiale in atto, considerati con cautela dalle autorità governative cinesi.
Pagamenti anticipati e fatture differite sono operazioni sottoposte d’ora in poi a ispezioni minuziose. Una garanzia per gli imprenditori in cerca di economie sane, anche se i nuovi regolamenti possono compromettere i rimborsi Iva e comportare sanzioni amministrative pesanti. Sulle operazioni di import ed export le attenzioni vanno moltiplicate. Flussi di capitale: i controlli si fanno stringenti.
Con la Circolare 56 sui movimenti di denaro legati a scambi di merci realizzate in Cina, l’Autorità governativa cinese per le verifiche sulle divise straniere (nota anche come SAFE, corrispondente al nostro Ufficio italiano cambi, o UIC) impone in via definitiva il ripristino di conti correnti di transito di partite in valuta da e verso la Cina, al fine di sottoporli a vincoli e ispezioni.
Il documento anzi coglie l’occasione per fare il punto sui requisiti formali d’ora in poi necessari a tutti i pagamenti effettuati prima o anche dopo l’arrivo a destinazione delle merci.
Una guida operativa, in due parti, per la registrazione dei crediti commerciali anticipati e differiti, è stata pubblicata proprio per fare chiarezza sulla delicata materia. D’ora in poi, prendendo a riferimento i dati doganali, a ogni azienda saranno assegnati plafond per importare o esportare valuta. Le importazioni di divisa straniera non potranno essere superiori al valore delle merci già esportate e dunque qualsiasi eccedenza verrà bloccata su un apposito conto transitorio almeno sino a che non si verifichino nuove esportazioni di beni. Del pari, si potrà esportare valuta solo in contropartita di merci già importate.
Pagamenti in acconto per merci di prossima consegna non sono vietati, ma comunque assai ridimensionati. Per quanto su questo punto si attendano ancora precisazioni, il relativo tetto non dovrebbe superare il 10 per cento dell’import prodotto negli ultimi 12 mesi. Eventuali eccedenze sarebbero dunque bloccate. Una barriera agli speculatori
Entrata in vigore nel novembre scorso, la circolare 56 segue di appena quattro mesi la promulgazione, sempre per mano di UIC, di un’altra circolare, la 30.
In questo caso il testo poneva più chiari limiti alla registrazione debiti stranieri dovuti sempre al passaggio di merci oltre frontiera. Una puntualizzazione che ha trovato nel nuovo testo il suo più efficace completamento. Più semplice per il Governo porre precisi vincoli a flussi di valuta in ingresso e in uscita e mettere fine ai movimenti di capitali vaganti.
Col che s’intendono moltiplicare i controlli sull’effettiva consistenza dei diritti di credito in valuta straniera vantati dalle imprese e prevenire fughe dalla Cina di capitali di rischio, contrabbandati per pagamenti anticipati o differiti.
Mettendo un freno ad abnormi flussi di fondi non direttamente agganciati a scambi di merci, UIC non mira certo a ostacolare i traffici. Anzi lo scopo ultimo è portare allo scoperto tutti i tentativi di rendere meno conveniente l’export da oltre muraglia, bloccando sul nascere eventuali manovre speculative tese ad apprezzare forzosamente il Renminbi.
Non a caso nel mirino di UIC ci sarebbero soprattutto alcuni operatori di Taiwan, non di rado in passato colti in flagrante a emettere fatture false per importare dollari degli “amici” statunitensi e far scendere il differenziale del cambio con il Renminbi.
Sta di fatto che il provvedimento ha non poche ricadute sulle società straniere presenti in Cina, che devono presentarsi forti e ben capitalizzate all’appuntamento con le attività di import-export.
Per tutte diventa imprescindibile una minuziosa pianificazione dei flussi di cassa. Diversamente si possono perdere i rimborsi Iva, i cui diritti scadono al termine dei tre mesi dalla consegna della merce. La produzione di un utile tassabile in Cina diventa una condizione operativa vincolante per qualsiasi impresa. Esportatori nel mirino
Data la preponderanza dell’export sull’import in Cina, il regolamento sui pagamenti differiti, così come previsto sulla circolare 56, ha effetti dirompenti più sugli esportatori che non sugli importatori.
Una grave conseguenza della mancata registrazione del pagamento è che la valuta straniera ricevuta sul conto corrente preposto ai controlli dell’autorità e agli esami bancari potrebbe anche non essere cambiata in Renminbi e trasferita nelle disponibilità aziendali o diversamente allocata. In altre parole l’esportatore non potrà ottenere il documento di verifica del pagamento in valuta straniera necessario a chiedere rimborsi ed esenzioni sulle tasse sborsate.
Ai termini della circolare emessa in materia il 31 maggio del 2004 dall’autorità di amministrazione delle tasse, la scadenza ultima è fissata al centottantesimo giorno dalla data di dichiarazione doganale di avvenuta esportazione; limite portato a 210 giorni dalla successiva circolare diramata sull’argomento il 5 maggio del 2008.
In ogni caso il risultato non cambia. Una volta spirato il termine, la merce si stimerà piazzata sul mercato interno e gli esportatori tenuti a versare Iva e altre tasse dovute e a restituire, nel caso, eventuali risarcimenti già ottenuti.
I conseguenti ridimensionamenti dei ricavi sono destinati a incidere negativamente sulla gestione ordinaria dell’azienda nonché sulle sue pianificazioni future.
Anche se in merito si attendono ancora chiarimenti da UIC, l’esportatore che non sia in grado di completare le procedure di verifica dei pagamenti in valuta straniera sarebbe anche passibile di multa. Entrati in vigore il primo ottobre del 2003, i regolamenti attuativi delle norme sulla verifica dei pagamenti in valuta straniera per l’export, prevedono sanzioni oscillanti tra i 50mila a 300mila Renminbi per pagamenti differiti annunciati, ma non dimostrabili, e dai 10 ai 30mila Renminbi, quando invece i processi di verifica siano resi impossibili dalla mancanza di sufficiente documentazione.
Sul fronte dell’import, qualora l’imprenditore manchi di registrare il pagamento anticipato di merce, rendendo così di fatto impossibili le ispezioni nei tempi prescritti sul pagamento in valuta straniera, la pena pecuniaria oscilla tra i mille e i 3mila Renminbi. Per maggiori informazioni:
CHINA CONSULTANT
Via Vittorio Amedeo II, 22
10121 Torino ITALY
Tel. +39 011 545167
Fax +39 011 543937
www.chinaprospect.it
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