Codice del Consumo - etichettatura dei prodotti

operativo l'obbligo di indicare l'origine delle merci se non comunitarie

02/12/2005

Egregi Signori Soci,

Desideriamo ricordare che il giorno 8 ottobre 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana il Codice del Consumo che, all'art.6, prevede l'obbligo di indicare sui prodotti o sulle confezioni dei prodotti destinati al consumatore (consumatore = persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale) le seguenti informazioni:
- denominazione legale o merceologica del prodotto
- nome o ragione sociale o marchio del produttore o dell'importatore nell'Unione Europea
- sede legale del produttore o dell'importatore nell'Unione Europea
- Paese d'origine se situato fuori dall'UE
- eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente
- materiali impiegati e metodi di lavorazione nel caso in cui questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto
- istruzioni ed eventuali precauzioni d'uso, quando siano utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto. Il Codice è valido solo sul territorio italiano ed è già operativo. Con i migliori saluti. A. Dotti
(direttore)

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