A distanza di poco più di due mesi e mezzo dall’introduzione dei nuovi modelli INTRASTAT, l’Istat ci ha cortesemente fornito alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo dei nuovi codici “natura della transazione”; vediamo, quindi, di riepilogare alcune situazioni particolari:
CESSIONE DI BENI PRECEDENTEMENTE INVIATI IN CONTO DEPOSITO IN ALTRO PAESE UE
- presupposto per l’operazione è l’apertura di una posizione IVA intracomunitaria nel Paese UE in cui verranno inviati i beni in conto deposito
- al momento dell’invio dei beni,
- - si compila l’apposito registro di carico/scarico (registro dei movimenti intracomunitari non traslativi della proprietà, art.50 L.427/93)
- - si emette fattura ai soli fini IVA, intestata alla propria posizione IVA aperta nell’altro Paese UE
- - si compila il modello Intrastat delle cessioni, utilizzando per la natura della transazione i valori '3' in colonna A e '1' in colonna B (la colonna B è obbligatoria per i soggetti che superano la soglia di 20 000 000 di euro annui)
- al momento dell’effettiva cessione al cliente finale, si emette fattura utilizzando la posizione IVA aperta nell’altro Paese UE; tale cessione sarà irrilevante ai fini IVA e Intrastat italiani e verrà registrata solo in contabilità generale
- al momento dell’invio dei beni, si compila l’apposito registro di carico/scarico (registro dei movimenti intracomunitari non traslativi della proprietà, art.50 L.427/93)
- al momento dell’effettiva cessione dei beni al cliente finale
- - si emette fattura, non imponibile IVA ai sensi dell’art.41 L.427/93
- - si compila il modello Intrastat delle cessioni, utilizzando per la natura della transazione i valori '3' in colonna A e '2' in colonna B (la colonna B è obbligatoria per i soggetti che superano la soglia di 20 000 000 di euro annui)
INVIO DI BENI IN “CALL-OFF STOCK”/“CONSIGNEMENT STOCK” IN ALTRO PAESE UE E SUCCESSIVA CESSIONE
- al momento dell’invio,
- - si compila la sezione 5 (Mod. INTRA-1sexies), nel modello Intrastat delle cessioni, con riferimento al periodo in cui i beni sono stati spediti
- al momento dell’effettivo prelievo dei beni da parte del cliente,
- - si emette fattura non imponibile IVA ai sensi dell’art.41 L.427/93