Contingenti Comunitari di importazione di taluni prodotti originari della Repubblica Popolare Cinese

Ridistribuzione di quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 2003.

02/03/2004

La nostra associazione, Federexport, ci comunica quanto segue:

Il Ministero delle Attività Produttive informa che con regolamento (CE) n.308/04 della Commissione UE del 20.2.04 pubblicato nella GUCE L52/37 del 21-2-04 sono state fissate le norme per la partecipazione alla ridistribuzione nell'anno 2004 dei quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 2003 dei contingenti quantitativi di cui al Regolamento (CE) del Consiglio n.427/2003. L'ammontare dei quantitativi da ridistribuire e la quota massima richiedibile dagli operatori non tradizionali figurano in allegato 1; il modello di domanda figura in allegato 2 . Le domande per ottenere le licenze di importazione, redatte in carta semplice, possono essere presentate presso il Ministero delle Attività Produttive, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella GUCE del Regolamento (CE) n.308/2004 e devono pervenire a questo Ministero – Direzione Generale Politica Commerciale – Div. VII – V.le Boston, 25 00144 Roma -entro il termine perentorio del 10 marzo 2004, ore 15.00. Al riguardo fa fede il timbro di ricevimento apposto sulle domande dall'Ufficio Accettazione Spedizione e Corrispondenza (UASC). La Commissione UE adotterà entro il 30 aprile 2004 i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte. Le licenze hanno validità fino al 31 dicembre 2004. Gli operatori che intendono partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli importatori tradizionali devono comprovare di aver effettuato importazioni, per la stessa tipologia di prodotti oggetto della domanda, negli anni 1998 o 1999, dichiarandone l'operatività effettiva. A tal fine devono allegare alla domanda, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) n.520/94 del Consiglio, i giustificativi che comprovino l'avvenuta immissione in libera pratica nell'UE dei prodotti contingentati. Al fine di semplificare le formalità è sufficiente che gli importatori tradizionali già titolari di licenze d'importazione rilasciate al momento della ripartizione dei contingenti comunitari del 2004. presentino, insieme alla nuova domanda di licenza, una copia della licenza precedente. Possono partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli altri importatori, solo gli operatori che, avendo ottenuto licenza di importazione per l'anno 2003, in base al Reg. (CE) n. 2077/2002 della Commissione possano dimostrare di aver importato almeno l'80% del quantitativo autorizzato. Gli operatori ritenuti "persone legate" ai sensi dell'art. 143 (di cui si allega copia) del Reg.(CE) n.2454/93 della Commissione, pubblicato nella GU n. L 253 dell'11 ottobre 1993, modificato da ultimo dal Reg. (CE) n. 993/01, possono presentare esclusivamente singole domande di autorizzazione per la quota di contingente riservata agli importatori non tradizionali concernente le merci descritte nella domanda. Nelle domande dovrà figurare la seguente dichiarazione: Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nell'UE e che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome e nel rispetto di quanto stabilito dall'art.143 Reg.(CE) n.2454/93, relativamente al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda. Mi impegno a restituire la licenza all'Autorità competente per il rilascio, entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza. Allegato 1:
http://www.export.mn.it/ita/Download/Allegato_I

Allegato 2
http://www.export.mn.it/ita/Download/Allegato_II

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