dichiarazione CBAM IV trimestre 2024

scadenza 31 gennaio 2025

20/01/2025

il 31 gennaio prossimo scadrà il termine per la presentazione della dichiarazione CBAM relativa al IV trimestre 2024; a differenza delle dichiarazioni precedenti, ora viene richiesta la compilazione obbligatoria del campo "origine del fattore di emissione 512":




Si tratta di un dato che dovrebbe essere comunicato dal fornitore.
 
Ricordiamo che per ognuno dei codici di nomenclatura combinata riportati nelle bollette doganali di importazione, gli importatori dovrebbero ricevere dai fornitori anche i seguenti dati:
- direct embedded emissions   +    type od applicable reporting methodology (ad esempio, "Commission rules")
- indirect embedded emissions   +  source of emission factor (ad esempio, "Commission based in IEA data")
- electricity consumed in MWh/unit 
 
Quelli sopra menzionati sono i dati minimi necessari per la compilazione della dichiarazione (non è più possibile utilizzare i valori di "default" della Commissione), in assenza dei quali ci si vedrebbe costretti a trasmettere una "dichiarazione incompleta" e ad allegare le prove di aver richiesto i dati al fornitore senza aver ottenuto risposta (in pratica, si allega un documento in PDF con il riepilogo delle conversazioni email).
  
In attesa di eventuali chiarimenti da parte della Commissione, per cercare di capire che dati inserire nel campo "source of emissions factor value", occorre fare riferimento alla sezione D4 dell'allegato III al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773:
 
D.4. Norme per determinare le emissioni indirette incorporate dell’energia elettrica come elemento in entrata per la produzione di merci
diverse dall’energia elettrica

Durante il periodo transitorio i fattori di emissione per l’energia elettrica sono
determinati come segue:

a) in base al fattore di emissione medio della rete elettrica del paese di origine
basato sui dati dell’Agenzia internazionale per l’Energia (AIE) forniti dalla
Commissione nel registro transitorio CBAM; oppure

b) in base a qualsiasi altro fattore di emissione della rete elettrica del paese di
origine, basato su dati pubblicamente disponibili, che rappresenti il fattore di
emissione medio o il fattore di emissione di CO
2, come indicato
nell’allegato IV, sezione 4.3, del regolamento (UE) 2023/956.

In deroga alle lettere a) e b), per i casi specificati nelle sezioni da D.4.1 a D.4.3
si possono utilizzare i fattori di emissione effettivi per l’energia elettrica.

D.4.1. Fattore di emissione dell’energia elettrica prodotta nell’impianto non
mediante cogenerazione
---omississ---

D.4.2. Fattore di emissione dell’energia elettrica prodotta nell’impianto mediante cogenerazione
---omississ---

D.4.3. Fattore di emissione dell’energia elettrica prodotta al di fuori dell’impianto
---omississ---

 
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