Con la sentenza n.966/8 dell'8 dicembre 2022 la Corte di Giustizia UE è intervenuta in un caso di triangolazione comunitaria, specificando che nella fattura emessa dal promotore della triangolazione deve obbligatoriamente essere riportata la dicitura "inversione contabile". Su questo argomento l'allora Ministero delle Finanze aveva già fornito un'indicazione: con la Circolare Minfinanze n.13 del 1994, al punto 16.2 (operatore italiano promotore della triangolazione: IT acquista da NL e fa consegnare i beni direttamente al proprio cliente EL), era stato specificato come, nella fattura emessa nei confronti del cliente greco, IT dovesse designare espressamente quest'ultimo quale responsabile, in sua sostituzione, del pagamento dell'imposta in Grecia.
Inoltre, a partire dal 2013, era stato introdotto l’obbligo di annotare in fattura la dicitura “inversione contabile” per le operazioni soggette a “reverse charge”.
Con questa sentenza della Corte di Giustizia UE viene definitivamente chiarito che, in un'operazione triangolare UE, l'unico modo che il promotore della triangolazione ha per designare il destinatario finale dei beni quale responsabile del pagamento dell'imposta, sia l'annotazione in fattura della dicitura "inversione contabile"
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