it
Home
Società
Chi siamo
I nostri numeri
Dove siamo
Organizzazione
Come associarsi
Target
Link utili
Linkedin
Servizi
I nostri servizi
Consulenza specialistica
Ricerche di mercato
Servizi linguistici
Marchi e Brevetti
Servizio fiere
Export check-up
Corrieri espressi
Informazioni commerciali
Servizio intrastat
Servizio di rimborso dell’IVA estera
Formazione
Partner
Soci enti pubblici o privati
Soci banche
Soci Grandi imprese
Aziende clienti
Tutte le aziende
Abbigliamento ed accessori
Arredamento
Attrezzature e macchine per l'agricoltura
Edilizia
Macchine e impianti
Prodotti industriali
Prodotti zootecnici
Veicoli, accessori e parti
Alimentari
Articoli e attrezzature per lo sport ed il tempo libero
Cosmetici
Elettronica ed elettrotecnica
Legno
Pennelli
Prodotti per la casa
Varie
News
Video
Servizio clienti
Contatti
Richiesta informazioni
News
>
GLI SCONTI E LA DETERMINAZIONE DEL VALORE IN DOGANA
GLI SCONTI E LA DETERMINAZIONE DEL VALORE IN DOGANA
25/05/2017
Per quanto riguarda gli sconti relativamente alla determinazione del valore in dogana, vi sono state delle novità con l'introduzione del nuovo Codice Doganale dell'Unione.
In particolare, l'art.130 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447, relativo al nuovo Codice Doganale dell'Unione, recita:
Articolo 130 - Riduzioni
(Articolo 70, paragrafi 1 e 2, del codice)
1. Ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice, le riduzioni sono prese in considerazione se, al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana, il contratto di vendita prevede la loro applicazione e il loro importo.
2. Le riduzioni per pagamento anticipato sono prese in considerazione con riguardo alle merci il cui prezzo non sia stato effettivamente pagato al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana.
3. Le riduzioni derivanti dalle modifiche al contratto successive al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana non sono prese in considerazione.
Di conseguenza, sulla base di quanto sopra, è nostra opinione che:
- uno sconto pattuito contrattualmente, con un importo chiaro e determinato, debba venire preso in considerazione nella determinazione del valore in dogana delle merci
- uno sconto per pagamento anticipato, debba venire preso in considerazione solo se applicato antecedentemente allo sdoganamento delle merci
- uno sconto condizionato al verificarsi di un evento futuro non debba influire nella determinazione del valore in dogana
- una riduzione di prezzo concordata successivamente allo sdoganamento delle merci, non debba venire presa in considerazione nel calcolo del valore in dogana
Le considerazioni sopra riportate riflettono solo le interpretazioni della scrivente e vengono fornite senza alcuna responsabilita' da parte di Mantova Export in merito alla loro effettiva efficacia.
Le informazioni sopra riportate sono inviate a solo titolo informativo, non potendo sostituire un parere ufficiale della Dogana, consigliabile nel caso in cui si desiderasse una risposta certa ed opponibile a terzi, nè costituendo un parere legale o professionale.
precedente:
CERTIFICATI DI ORIGINE
successivo:
POLONIA - introdotto il nuovo sistema SENT di preavviso spedizioni merce
News
ultime news
28/08/2024
SANZIONI USA ALLA RUSSIA
colpite anche due aziende e quattro cittadini italiani
01/08/2024
Corso AEO
Avvio a settembre
12/07/2024
Dichiarazione CBAM
II TRIMESTRE 2024
05/07/2024
BIELORUSSIA
nuove sanzioni UE
visualizza tutti
Condividi
Mappa del sito
Copyright © 2009-2024 Mantova Export - tutti i diritti riservati
consulenza import export - p.iva 00426700209
[Privacy Policy]
[Cookie Policy]
[Modifica impostazioni cookie]