IMPORTAZIONI DI PRODOTTI SIDERURGICI - nuove misure di salvaguardia

dal 1 luglio 2026 contingenti ridotti e dazi al 50% per extra quota

30/06/2026

 

Come anticipato lo scorso mese di aprile, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno modificato le misure volte a proteggere l'industria siderurgica dell'UE dalla sovracapacità produttiva globale.

 

Le nuove misure, introdotte dal regolamento (UE) 2026/1384 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1457 del 29 giugno 2026 (pubblicato il 30 giugno), entrano in vigore a partire dal 1 luglio 2026.

 

Le nuove norme prevedono una significativa riduzione dei contingenti di importazione rispetto al passato e un dazio di salvaguardia pari al 50% per le importazioni fuori quota.

 

Melt and pour” - «fusione e colata»

Al fine di evitare elusioni, il regolamento introduce disposizioni relative al principio «fusione e colata», che identifica il paese in cui l’acciaio è stato originariamente fuso e colato – ovvero il paese in cui l’acciaio è stato prodotto per la prima volta in forma liquida in un forno e successivamente colato nella sua prima forma solida.

 

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