Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio per proteggere l'industria siderurgica dell'UE dalla sovracapacità produttiva globale.
Una volta approvato, il regolamento entrerà in vigore il 1 luglio 2026, sostituendo così le attuali misure di salvaguardia dell'UE nel settore siderurgico, che scadranno il 30 giugno 2026.
Le nuove norme prevedono una significativa riduzione dei contingenti di importazione e dazi più elevati per le importazioni che superano tali contingenti.
In particolare, il volume complessivo delle quote di importazione dell'acciaio si ridurranno di circa il 47% rispetto alle quote di salvaguardia del 2024 (18,3 milioni di tonnellate di importazioni all'anno) e salirà al 50% il dazio applicabile alle importazioni fuori quota.
Queste misure sono volte a scoraggiare le importazioni eccessive, mantenendo al contempo un accesso controllato al mercato per i fornitori tradizionali.
L'accordo prevede che, durante il primo anno di applicazione, i contingenti di importazione non utilizzati possano essere riportati da un trimestre al successivo per tutte le categorie di prodotti, al fine di garantire flessibilità agli operatori economici e sostenere le catene di approvvigionamento.
A partire dal secondo anno, la Commissione determinerà se tale riporto trimestrale debba essere consentito per specifiche categorie di prodotti, sulla base di determinati criteri quali il livello di pressione delle importazioni, il tasso di utilizzo delle quote e la disponibilità di approvvigionamento per le industrie a valle.
“Melt and pour” - «fusione e colata»
Al fine di evitare elusioni, il regolamento introduce disposizioni relative al principio «fusione e colata», che identifica il paese in cui l’acciaio è stato originariamente fuso e colato – ovvero il paese in cui l’acciaio è stato prodotto per la prima volta in forma liquida in un forno e successivamente colato nella sua prima forma solida.
Il paese in cui l’acciaio viene fuso e colato sarà utilizzato come uno dei fattori nell’assegnazione dei contingenti ai paesi terzi.
Entro due anni, la Commissione dovrà valutare se designare il paese di fusione e colata come base per l'assegnazione dei contingenti tariffari specifici per paese e, se necessario, presenterà una nuova proposta legislativa in tal senso.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento, la Commissione valuterà se sia opportuno estendere l’ambito di applicazione a ulteriori prodotti siderurgici, compresi tubi e condutture, determinati tipi di fili metallici e barre forgiate, e potrà proporre modifiche legislative ove opportuno.
Una seconda revisione avrà luogo entro 12 mesi, per valutare se siano necessari ulteriori adeguamenti, in particolare per quanto riguarda i prodotti costituiti da acciaio o contenenti una quantità significativa di acciaio, alla luce degli sviluppi del mercato e dei possibili rischi di elusione. Successivamente, si terranno revisioni consecutive dell’ambito di applicazione ogni due anni.
L'accordo provvisorio sarà ora sottoposto all'approvazione dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio e del Parlamento europeo. Una volta adottato formalmente da entrambe le istituzioni, il regolamento entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2026.
Fonte: ufficio stampa Consiglio Unione Europea