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Ingresso per motivi di lavoro dei cittadini dei Paesi di nuova adesione all'Unione Europea
Ingresso per motivi di lavoro dei cittadini dei Paesi di nuova adesione all'Unione Europea
Circolare del Ministero del Lavoro
03/05/2004
La nostra associazione, Federexport, ci informa come segue:
"Facciamo seguito alla circolare Confindustria n. 17969 del 28 aprile 2004, per informarvi che, con circolare n. 14 del 28 aprile 2004, pubblicata in data odierna sul proprio sito internet, il Ministero del Lavoro ha fornito le indicazioni operative per l'accesso al mercato del lavoro italiano dei cittadini di otto dei dieci Paesi che dal 1° maggio 2004 entreranno a far parte dell'Unione Europea, e cioè: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria (per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta si applicano immediatamente tutte le norme comunitarie). La circolare dà applicazione al DPCM 20 aprile 2004 "Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l'anno 2004", in corso di registrazione alla Corte dei Conti. Le suddette indicazioni conseguono alla decisione del Governo italiano di sospendere per un periodo di due anni la applicazione degli articoli da 1 a 6 del Regolamento CEE n. 1612/68, relativamente agli ingressi per motivi di lavoro subordinato. Conseguentemente, le procedure che verranno di seguito illustrate sono applicabili ai cittadini che entreranno dal 1° maggio 2004 per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, mentre differenti modalità di accesso sono state stabilite per i cittadini dei predetti Paesi occupati legalmente in Italia alla data del 1 maggio 2004 e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi, nonché per i cittadini che godono dei requisiti necessari ad esercitare una attività di lavoro autonomo. Infatti, i cittadini occupati legalmente in Italia alla data del 1 maggio 2004 e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi fruiscono di libera circolazione ai fini dell'accesso al mercato del lavoro, pertanto si applicano loro le procedure di accesso all'impiego subordinato in Italia previste per i cittadini dell'Unione europea. Per dimostrare l'esistenza di questa condizione il lavoratore dovrà dotarsi della certificazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, previa esibizione della documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali per lavoro subordinato relativi al periodo corrispondente. I cittadini che fruiscono dei requisiti necessari ad esercitare una attività di lavoro autonomo godono di libera circolazione ai fini dell'accesso al mercato del lavoro, e si applicano ad essi le procedure di accesso all'impiego autonomo in Italia previste per i cittadini comunitari. Quanto agli ingressi per lavoro subordinato, il Ministero precisa che il richiamato DPCM del 20 aprile 2004 fissa un limite entro cui è ammesso l'accesso al mercato del lavoro italiano da parte dei suddetti cittadini per il 2004, prevedendo una quota ulteriore di 20.000 rapporti di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, instaurabili da parte di datori di lavoro operanti in Italia. Tale quota è aggiuntiva per il 2004 rispetto a quelle già programmate, con riferimento alle medesime nazionalità, dai due precedenti DPCM del 19 dicembre 2003 (vedi nostra circolare n. 17818 del 26 gennaio 2004). Il datore di lavoro che intende effettuare l'assunzione di un cittadino residente nei predetti Stati di nuova adesione è tenuto a presentare una preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro con le seguenti modalità semplificate:
1) presentazione di domanda, in bollo, redatta sul modello appositamente predisposto (allegato alla circolare, ovvero reperibile sul sito web www.welfare.gov.it o presso le direzioni provinciali del lavoro), alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per località di svolgimento della prestazione lavorativa contenente, a pena di inammissibilità, oltre alla ragione sociale (se trattasi di azienda), i seguenti elementi:
·le complete generalità del richiedente (accompagnate dalla fotocopia di valido documento di identità ovvero di passaporto se non si tratta di cittadino italiano e, nel caso di cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia, anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità);
·le complete generalità del lavoratore richiesto (accompagnate dalla fotocopia di passaporto in corso di validità);
·le condizioni lavorative offerte (CCNL applicato, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, retribuzione lorda mensile, orario di lavoro che non deve essere inferiore a 20 ore settimanali nel caso di tempo parziale, località d'impiego, tipologia contrattuale: a tempo indeterminato, a tempo determinato, stagionale). Alla domanda deve essere, altresì, allegato il contratto di lavoro (redatto sul modello appositamente predisposto, allegato alla circolare ovvero reperibile sul sito web www.welfare.gov.it o presso le DPL), stipulato con il cittadino degli Stati di nuova adesione, la cui efficacia è sottoposta alla condizione dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione al lavoro da parte della Direzione Provinciale del Lavoro e dell'effettiva presentazione della domanda della relativa carta di soggiorno alla Questura. 2) sempre a pena di inammissibilità, trasmissione alla DPL della domanda e del contratto di lavoro mediante raccomandata spedita da Uffici postali dotati di affrancatrice dalla quale risulti oltre alla data anche l'ora dell'invio. Più richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente.
L'inoltro della raccomandata sarà possibile a decorrere dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DPCM del 20 aprile 2004. Dalla stessa data tutte le richieste riferite ai cittadini di Stati di nuova adesione cui si applica il regime transitorio dovranno essere obbligatoriamente presentate secondo le modalità stabilite dalla presente circolare.
Le richieste spedite in data anteriore al giorno di pubblicazione del DPCM del 20 aprile 2004 potranno essere prese in considerazione esclusivamente nell'ambito delle eventuali quote residue di cui ai due DPCM del 19 dicembre 2003, mentre le istanze riferite a cittadini di Stati di nuova adesione non rientranti nelle quote assegnate a ciascuna DPL, nell'ambito dei due precedenti DPCM del 19 dicembre 2003, andranno riformulate secondo la procedura e la modulistica allegata alla presente circolare. Le richieste presentate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto relativo ai cittadini di Stati di nuova adesione, se rientranti nelle quote dei due DPCM del 19 dicembre 2003, la cui istruttoria si esaurisca in epoca successiva alla data di pubblicazione dello stesso, seguiranno per il rilascio delle relative autorizzazioni le modalità semplificate introdotte dalla presente circolare. Ai fini dell'evasione delle richieste inoltrate ai sensi del DPCM del 20 aprile 2004, le Direzioni Provinciali provvederanno al relativo esame secondo l'ordine basato sulla data di spedizione della raccomandata; in caso di parità di data sarà accordata priorità alla domanda il cui orario di spedizione, rilevabile dal timbro postale, risulti antecedente. Il mero ricevimento da parte delle DPL della raccomandata contenente la richiesta di autorizzazione non vincola l'amministrazione all'accoglimento della domanda stessa, che rimane condizionato alla verifica della disponibilità della quota. Le Direzioni Provinciali, completata l'istruttoria con esito positivo, rilasciano l'autorizzazione al lavoro redatta su un modello appositamente predisposto (anch'esso allegato alla circolare). L'autorizzazione è rilasciata mediante l'utilizzo della quota corrispondente localmente assegnata sulla base dei DPCM del 19 dicembre 2003, se ancora disponibile.
Se tale quota è esaurita, l'Ufficio procedente rilascia l'autorizzazione a valere sulla quota nazionale aggiuntiva fissata in 20.000 unità dal DPCM del 20 aprile 2004. Tale quota non sarà ripartita a livello regionale. L'autorizzazione al lavoro rilasciata, deve essere trasmessa, a cura delle DPL, al datore di lavoro richiedente ed alla Questura territorialmente competente, presso la quale dovrà recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato. Un'ulteriore copia sarà trattenuta a cura della DPL per eventuali e successive verifiche da parte degli Istituti previdenziali. Ricordiamo, come già precisato dal Ministero del Lavoro nel "vademecum" pubblicato sul proprio sito, che per i cittadini in parola non è previsto l'obbligo del visto di ingresso.
La circolare precisa ancora che il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro i termini previsti, all'INPS e all'INAIL l'instaurazione del rapporto di lavoro ed al Centro per l'Impiego, entro 5 giorni, l'assunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato a seguito dell'atto autorizzativo in parola. Quanto a tali ultime indicazioni osserviamo quanto segue. Non consta, nell'ambito della disciplina generale relativa agli obblighi di comunicazione del datore di lavoro per i lavoratori subordinati, alcun onere nei confronti dell'Inps. Anche in occasione di precedenti indicazioni in tema di assunzione di cittadini non comunitari, il Ministero del Lavoro aveva previsto obblighi di comunicazione nei confronti dell'inps. Confindustria aveva formalmente chiesto spiegazioni circa tale obbligo, ma nessuno specifico chiarimento è pervenuto dal Ministero. Ci riserviamo quindi ulteriori approfondimenti della questione, anche alla luce di eventuali disposizioni del DPCM del 20 aprile 2004, il cui testo non è al momento noto. Parimenti per quanto riguarda l'obbligo di comunicare eventuali variazioni del rapporto di lavoro. Una previsione similare è contenuta nella legge n. 189/2002, di modifica del decreto legislativo n. 286/1998, Testo Unico sull'immigrazione. Ma tale norma, di non chiara applicabilità, non è stata "attuata", non essendo ad oggi stato emanato il previsto Regolamento di Attuazione.
Ferme restando le suevidenziate perplessità circa l'applicabilità, riteniamo che l'obbligo in parola non contempli, peraltro, variazioni "interne" del rapporto, bensì variazioni relative alla sede di lavoro originariamente comunicata. La circolare precisa, infine, che tutti i lavoratori di Stati di nuova adesione autorizzati al lavoro con le procedure di cui sopra, avranno libero accesso al mercato del lavoro dopo un periodo di lavoro ininterrotto pari o superiore a 12 mesi. Per dimostrare l'esistenza di questa condizione il lavoratore dovrà dotarsi della certificazione rilasciata dalla DPL, previa esibizione della documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali per lavoro subordinato relativi al periodo corrispondente.
I datori di lavoro che intendono assumere cittadini dei Paesi di nuova adesione in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio sono tenuti anch'essi a presentare le relativa richiesta di autorizzazione al lavoro secondo la procedura indicata nella circolare. Nei casi di ingressi fuori quota, previsti dall'art. 27, c. 1, del D. Lgs. n. 286/1998 il rilascio della relativa autorizzazione al lavoro a favore dei cittadini degli Stati di nuova adesione implica comunque la verifica delle condizioni previste dall'art. 27 del T.U. 286/1998 e dalle relative norme di attuazione.
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