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Intrastat - black list e dichiarazioni d'intento
Intrastat - black list e dichiarazioni d'intento
16/02/2015
A distanza di circa due mesi dalla pubblicazione del D.Lgs 175/2014 (Decreto semplificazioni), vediamo di fare il punto della situazione alla luce delle esperienze fatte:
INTRASTAT
- non è ancora stato pubblicato il Decreto del direttore dell'Agenzia delle Dogane, per cui i sia i modelli che le modalità di compilazione restano, al momento, invariati
- il programma Intr@web non è ancora stato aggiornato, ma, vista l'imminente scadenza dei termini di presentazione (25 febbraio) dovrebbe essere questione di poco
- sanzioni per errori di natura statistica:
--- sono passibili di sanzioni solo le imprese che, nel corso del mese di riferimento del modello Intra, hanno effettuato spedizioni o arrivi per un ammontare pari a o superiore ad una soglia che, attualmente, corrisponde a 750 mila euro (rif. decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013)
--- le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso
BLACK LIST
- l'obbligo di comunicazione sorge solo qualora venga superata la nuova soglia di 10.000 euro all'anno, calcolata sul totale delle operazioni effettuate verso tutte le controparti (in precedenza era 500 euro per singola operazione)
- la periodicità per l'invio è ora annuale, essendo state eliminate le comunicazioni mensili e trimestrali; il termine è il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento
- è prevista una modifica alla lista dei Paesi inclusi nella 'black list', ma non è ancora stato emanato l'apposito decreto
DICHIARAZIONI D'INTENTO
- la dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati
- la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana; molti utilizzano la PEC, ma non è obbligatorio
- il fornitore ha l'obbligo di verificare l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni d'intento; in pratica, ci si collega al sito
dell'Agenzia delle Entrate
e si effettua il controllo, inserendo il numero di protocollo ed il numero progressivo della singola dichiarazione comunicati dal fornitore
- relativamente alla bozza di dichiarazione, il campo 'dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione' va compilato solo nel caso in cui chi sottoscrive la dichiarazione sia un soggetto diverso dal dichiarante
- in caso di importazioni, occorre barrare il campo 'Dogana' e, relativamente all'importo, è possibile inserire un valore 'presunto', mentre l’importo effettivo sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento. Una volta pubblicato il Decreto del direttore dell'Agenzia delle Dogane che modificherà i modelli Intrastat, organizzeremo un seminario informativo.
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