IRAN

divieti e limitazioni

08/11/2010

Egregi Signori,

il 27 ottobre scorso, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 281/1 il regolamento (UE) n. 961/2010 DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2010, concernente le misure restrittive nei confronti dell'Iran

e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007.

Il nuovo Regolamento, oltre a prevedere il divieto di esportazione in Iran per:
- beni e tecnologie a duplice uso (vedi Reg. CE n.428/2009),
- beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse all'energia nucleare, od allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari
- attrezzature militari;
- attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna

chiarisce quali sono i prodotti e le tecnologie vietate

, elenca le persone e le società iraniane con cui non è consentito intrattenere rapporti commerciali ed individua un articolato regime di autorizzazione e controllo delle transazioni finanziarie con soggetti iraniani, chiarendo che si intendono per “soggetti iraniani”.
i) lo Stato iraniano o qualsiasi autorità pubblica dell'Iran;
ii) qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran;
iii) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede sociale in Iran;
iv) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo controllata/o, direttamente o indirettamente, da una o più delle persone o degli organismi suddetti (anche se residenti fuori dall'Iran).

Per quanto riguarda le transazioni finanziare, sono stati introdotti alcuni obblighi

:
a) un obbligo di notifica, antecedente all’esecuzione della transazione, per tutti i trasferimenti di fondi superiori ad euro 10.000, relativi ad operazioni commerciali per foodstuff (prodotti alimentari), healthcare e medical equipment (attrezzature mediche e sanitarie), o per scopi umanitari. In via indicativa rientrano in tali categorie i beni indicati nelle seguenti sezioni della Tariffa Doganale - TARIC:
a.1 alimentari: sezioni da I a IV escluso capitolo 24;
a.2 attrezzature mediche e sanitarie: sezione VI cap. 30; sezione XVIII cap. 90; sezione XX cap. 24;

b) un obbligo di notifica antecedente all’esecuzione della transazione per tutti i trasferimenti di fondi di importo compreso tra euro 10.000 ed euro 40.000, relativi ad operazioni commerciali diverse rispetto a quelle individuate al punto a);

c) un regime di autorizzazione preventiva per tutti i trasferimenti di fondi di importo superiore ad euro 40.000. Non deve essere richiesta alcuna specifica autorizzazione per transazioni già autorizzate ai sensi dell’articolo 13 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, oppure ai sensi degli articoli 17, 18, 19 e 20 da parte del Comitato di sicurezza finanziaria.

Le notifiche e le richieste di autorizzazione devono essere inviate al Comitato di sicurezza finanziaria

(CSF), istituito presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, esclusivamente a cura dell’intermediario finanziario che conduce la transazione, vale a dire dalle banche. L’istanza si intende accolta se entro quattro settimane dal suo invio il CSF non ha espresso avviso negativo, ovvero non ha richiesto ulteriori elementi di informazione o chiarimenti per il tramite della sua Segreteria tecnica.

Un cordiale saluto
A. Dotti
(direttore)

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