IRAQ - RIMOZIONE DELL'EMBARGO GENERALE E MANTENIMENTO DI SPECIFICHE RESTRIZIONI

REGOLAMENTO U.E. N. 1210 DEL 7/7/2003

17/07/2003

La nostra associazione, Federexport, ci comunica che sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale comunitaria (Guce L 169 dell'8/7/2003) il Regolamento n. 1210 e la Posizione Comune 495/03, entrambe del 7/7/2003, concernenti:

*la limitazione delle restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq, in conseguenza della fine delle ostilità;
*l'abrogazione del regolamento 2465/1996. La nuova regolamentazione prevede che:

*restino oggetto di divieto la vendita e la fornitura all'Iraq di armi e materiale connesso e degli altri materiali indicati dalle forze occupanti (Stati Uniti, Regno Unito) per gli scopi previsti dalla risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza e dalle altre pertinenti risoluzioni;

*a decorrere dal 22 maggio 2003, siano depositati nel Fondo di sviluppo per l'Iraq (detenuto presso la Banca centrale irachena) i proventi di tutte le esportazioni di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq, (allegato I al Regolamento), alle condizioni previste nella risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni e fino alla costituzione di un governo rappresentativo dell'Iraq che sia riconosciuto a livello internazionale;

*siano congelati, a partire dal 22 maggio 2003, tutti i fondi e tutte le risorse economiche situate fuori dell'Iraq ed appartenenti all'ex governo dell'Iraq o ad uno degli enti pubblici, entità giuridiche, comprese società di diritto privato con partecipazione maggioritaria delle autorità pubbliche e agenzie statali di tale Repubblica.
Non è stato peraltro disposto il congelamento di un trasferimento di fondi ad un beneficiario nella Comunità da parte o per il tramite di una banca irachena rispondente alle predette condizioni, ove detto trasferimento costituisca un pagamento di beni e servizi ordinati da clienti di tale banca;
Il Regolamento, inoltre, non limita la validità e l'uso delle garanzie e delle lettere di credito emesse da banche irachene su richiesta di loro clienti, ai fini del pagamento di beni o servizi che i clienti in questione abbiano ordinato nella Comunità. I fondi ed i proventi di risorse economiche congelate, possono essere resi disponibili esclusivamente al fine del loro trasferimento al Fondo di sviluppo per l'Iraq ed alle condizioni stabilite nella risoluzione 1483/2003 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Allegato 1: Regolamenti (www.export.mn.it/ita/Download/2003_07_07_1210_regolamento.pdf)
Allegato 2 : Posizione comune (www.export.mn.it/ita/Download/2003_07_08_posizione comune.pdf)

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
A. Dotti
(direttore)
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