IVA 2013

importanti novità

17/01/2013

Egregi Signori,

Dal 1-1-2013 sono entrate in vigore alcune modifiche alle regole di fatturazione delle operazioni IVA ( Decreto Legge “Salva infrazioni” e Legge di stabilità per il 2013), riguardanti in particolare:

- la fattura elettronica;
- il contenuto della fattura;
- l’introduzione della fattura “semplificata” avente per oggetto operazioni non superiori a 100 euro;
- i termini di effettuazione e fatturazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- i termini di fatturazione dei servizi generici scambiati con soggetti passivi comunitari. In particolare, per quanto riguarda le operazioni con l'estero, le modifiche principali sono le seguenti:

Compilazione della fattura
- obbligo di inserire la frase 'operazione non imponibile' nelle fatture per esportazioni (art. 8 DPR 633/72), operazioni assimilate (art. 8 bis DPR 633/72) e servizi internazionali (art. 9 DPR 633/72)
- obbligo di inserire la frase 'inversione contabile' nelle fatture per cessioni intracomunitarie (art.41 L.427/93)
- obbligo di inserire la frase 'autofatturazione' in caso di autofatture
- obbligo di inserire la frase 'operazione non soggetta' nel caso di fatture relative a operazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA (ex artt.7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7- septies del D.P.R. n.633/72)
- obbligo di inserire la frase 'operazione esente' nel caso di fatture per operazioni esenti (art. 10 DPR 633/72)

Tasso di cambio
- in caso di importazioni di beni o di acquisto di servizi da fornitori extracomunitari, con fatture espresse in valuta estera, il tasso di cambio da utilizzare per la registrazione in IVA è quello della data della fattura, a meno che sulla fattura stessa non sia stata indicata la data di consegna della merce o di effettuazione del servizio

Operazioni extraterritoriali

1.Viene allungato il termine di fatturazione dei servizi “generici” scambiati con soggetti passivi esteri (comunitari ed extracomunitari). Tale fattura può essere emessa e registrata entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione (intesa come ultimazione della prestazione o pagamento del corrispettivo se anticipato rispetto a tale evento). La registrazione della fattura deve essere effettuata entro la data di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione. 2. Viene allungato il termine di integrazione/autofatturazione degli acquisti di servizi generici acquistati da committente IVA italiano nei confronti di un prestatore soggetto passivo non residente (comunitario ed extracomunitario). L’integrazione/auto fatturazione deve essere effettuata entro il 15 del mese successivo all’effettuazione delle prestazioni. La registrazione deve essere effettuata entro la data di integrazione/autofatturazione, ma con riferimento al mese di effettuazione delle prestazioni stesse. 3. Viene esteso l’obbligo di fatturazione a tutte le operazioni (cessioni e prestazioni) extraterritoriali ai fini IVA rese nei confronti di soggetti passivi comunitari debitori di imposta in altro Paese Membro, nonché alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese fuori dalla Unione europea nei confronti di chiunque .Tali operazioni concorrono alla formazione del volume di affari IVA , ma non alla determinazione dello status di esportatore abituale. 4. Viene esteso il meccanismo dell’inversione contabile mediante integrazione della fattura per l’assolvimento dell’IVA relativamente a tutti gli acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia, effettuati da un cessionario/committente IVA italiano nei confronti di un fornitore/ prestatore stabilito in altro Paese membro della Unione europea. Operazioni intracomunitarie

a) Viene modificato il momento di effettuazione di tali operazioni.
b) Viene modificato il termine di:
emissione delle fatture delle cessioni intracomunitarie di beni; registrazione delle fatture relative agli acquisti intracomunitari di beni; di autofatturazione in caso di mancato ricevimento della fattura relativa a un acquisto intracomunitario di beni o di ricevimento della stessa con corrispettivo inferiore a quello reale. In sintesi le modifiche prevedono che:
1.le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuate al momento di consegna dei beni (intesa come inizio del trasporto) o alla data di emissione della relativa fattura se anticipata rispetto a tale evento. Non rileva più il pagamento del corrispettivo anticipato rispetto alla consegna dei beni o all’emissione della fattura se precedente la consegna;

2. le cessioni intracomunitarie rese in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un mese solare si considerano effettuate al termine di ciascun mese;

3. la fattura delle cessioni intracomunitarie di beni (comprese quelle continuative) deve essere emessa e registrata entro il 15 del mese successivo alla effettuazione dell’operazione e con riferimento a tale mese;

4. la fattura degli acquisti intracomunitari di beni, previa integrazione con IVA, deve essere registrata distintamente nel registro IVA vendite e acquisti entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della relativa fattura e con riferimento al mese precedente;

5.il cessionario di un acquisto intracomunitario di beni che, entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non abbia ricevuto la fattura del fornitore comunitario, deve provvedere ad autofatturare l’acquisto intracomunitario entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa e con riferimento al mese precedente. 6. il cessionario italiano che ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria e registrarla entro tale termine e con riferimento al mese precedente. I funzionari di Mantova Export sono a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti. Con i migliori saluti

A. Dotti
(Direttore)

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