IVA e INTRASTAT 2013

La legge di stabilità 2013 ha modificato la disciplina delle operazioni intracomunitarie.

29/03/2013

Egregi Signori,

La legge di stabilità 2013 ha modificato la disciplina delle operazioni intracomunitarie.

In particolare, è stato variato l’art. 39 della L.427/93 relativo al momento di effettuazione delle operazioni. Dal 2013, gli acquisti/cessioni intra-UE si considerano effettuati nel momento di inizio del trasporto o della spedizione dal Paese di origine a quello (diverso) di destinazione. Tuttavia,
- se gli effetti traslativi o costitutivi (della proprietà o di altro reale di godimento) si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni intra-UE si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna
- se anteriormente all’ inizio del trasporto/spedizione dei beni dallo Stato membro di provenienza viene emessa fattura per operazioni intra-UE la stessa si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura
- le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo superiore ad un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese. Inoltre, relativamente all'emissione e registrazione delle fatture, il nuovo art. 46, comma 2, del DL 331/93, dispone che:

- la fattura va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (data di consegna o spedizione verso altro Stato UE)
- in fattura è obbligatorio indicare il titolo di non imponibilità dell’operazione , riportando gli estremi della norma di riferimento (art. 41 L.427/93)
- le fatture di acquisto, previa integrazione, vanno annotate distintamente, entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura
- in caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, l’autofattura va emessa entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
- in caso di ricezione di una fattura con un corrispettivo inferiore a quello reale, si deve emettere fattura integrativa entro il 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. Dato che, in assenza di chiarimenti ufficiali, la norma lascia alcuni dubbi, abbiamo organizzato un seminario sull'Intrastat per il 16 aprile 2013; in quell'occasione, la dott.ssa Dalle Chiaie cercherà di fare un po' di chiarezza. Prossimamente riceverete l'invito a partecipare, unitamente alla locandina del seminario. Con i migliori saluti

A. Dotti
(Direttore)
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