Legge 35/2005 - Competitività

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (competitività)

30/03/2005

La nostra associazione, Federexport, ci informa come segue:

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2005 n° 62 la legge 35/2005 recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (competitività). La misura prevede al Capo I disposizioni a favore dello sviluppo del mercato interno ed apertura dei mercati dove sono inserite norme a favore della lotta alla contraffazione e per incrementare il limite di intervento della SIMEST al 49% per gli investimenti all'estero che riguardano attivita' aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, «joint-venture» o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacita' produttive interne. Resta ferma la facolta' del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione. Inoltre allo scopo di favorire l'attivita' di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 della legge 100/1990 possono superare la quota del 25% del capitale o fondo sociale della societa' nel caso in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto. Al Capo IV viene destinata quota parte del Fondo rotativo agli investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e universita' o enti pubblici di ricerca e per altre finalita' di pubblico interesse. Il Capo VI prevede norme per il rafforzamento della base produttiva e contiene la riforma degli incentivi alle imprese.
Inoltre è inserita la disposizione a favore della concentrazione ed aggregazione tra PMI. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione e' attribuito, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, un contributo nella forma di credito di imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione, secondo le condizioni che seguono:
a) il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi successivi;
b) l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque operata, deve rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003;
c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver esercitato l'attivita' nell'anno precedente alla data in cui e' ultimato il processo di concentrazione o aggregazione ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo. 2. Il contributo di cui al comma 1 non compete se il processo di concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che sono

direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia

delle entrate, che ne rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e comunica,

in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza

ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonche' i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati e' data notizia con successivo provvedimento del direttore della medesima Agenzia. 5. Per le modalita' di presentazione telematica si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 6. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del

contributo. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Mantova Export

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