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Aggiornamenti relativi alla normativa sull'origine delle merci

23/11/2009

Egregi Signori,

con riferimento alla nostra del 2 ottobre scorso, con cui abbiamo cercato di fare il punto della situazione riguardo la normativa relativa all'origine delle merci, dobbiamo aggiornarvi in merito a quanto sta accadendo in alcune dogane italiane. Nonostante il testo dell'art.4, comma 49-bis Legge n.350 del 23-12-2003 (introdotto col Decreto Legge 25-9-2009) non obblighi esplicitamente chi si limiti ad apporre un marchio a dichiarare anche l'eventuale origine estera, ma riservi questo obbligo solo a coloro che usino il marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, laddove non lo sia, il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - ha emanato una circolare che, invece, considera come obbligatoria l'indicazione (sul prodotto, oppure sulle confezioni, o su apposite dichiarazioni che accompagnino il prodotto) dell'eventuale origine non italiana in tutti i casi in cui venga utilizzato un marchio registrato o licenziato a nome di una ditta italiana. Sulla base di questa circolare, alcune dogane hanno iniziato a porre sotto fermo amministrativo delle partite di merci che, pur non facendo alcun riferimento all'Italia o ad un eventuale luogo di produzione italiano, hanno il torto di essere importate da paesi terzi e di riportare marchi internazionali regolarmente registrati o concessi in licenza a nome di aziende italiane, senza riportare il luogo di origine dei prodotti. A parere di chi scrive, questo è molto grave, in quanto:

- colpisce solo le imprese italiane, mentre non agisce contro le aziende comunitarie che pure distribuiscono i loro prodotti in Italia;

- non distingue fra marchio italiano e marchio internazionale

- equipara il lecito utilizzo di un marchio regolarmente depositato, al dichiarare l'origine del prodotto, cose molto differenti fra loro, sia nella sostanza che nella forma

- non tiene in nessun conto i fondamenti giuridici comunitari e, in particolare, le norme sulla libera circolazione delle merci che vietano qualsiasi ostacolo, di fatto o di diritto, che possa limitare la libera concorrenza nell'Unione Europea

- ultimo, ma non ultimo, colpisce gli operatori doganali italiani e la stessa struttura dell'Agenzia Doganale, dato che incentiva le imprese a sdoganare i propri prodotti in altre nazioni dell'Unione Europea (la norma, infatti, si applica solo alle importazioni effettuare sul suolo italiano)

Sperando che il legislatore si accorga dell'errore commesso e vi ponga rimedio (il D.L. 25-9-2009 deve essere convertito in legge entro dopodomani), invitiamo le imprese a valutare bene le proprie singole situazioni, al fine di evitare onerosi problemi in fase di importazione. Il direttore è a disposizione per eventuali approfondimenti. Con i migliori saluti

A. Dotti

(direttore)

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