Come anticipato lo scorso mese di aprile, dal 1° di luglio sono entrate in vigore le nuove misure di salvaguardia UE sulle importazioni di prodotti siderugici, con la riduzione di circa il 47% delle quote di importazione e l'aumento al 50% del dazio applicabile alle importazioni fuori quota. La Commissione ha ora deciso (reg. UE 2026/1963 del 28-8-26) che, a partire dal 1° ottobre 2026, gli importatori dei prodotti soggetti alle misure di salvaguardia (allegato I del reg. UE 2026/1384) saranno tenuti a comunicare il Paese di fusione e colata e il numero di colata dell'acciaio importato, mediante un certificato del produttore. Nel caso in cui il certificato del produttore non contenesse le informazioni sul Paese di fusione e colata (melt and pour) o sul numero di colata, le autorità doganali possono considerare complementari al certificato del produttore le prove seguenti, purché contengano le informazioni mancanti sul paese di fusione e colata o sul numero di colata: a) fatture; b) bolle di consegna; c) certificati di qualità e clausole di ordini di acquisto o contratti eseguiti; d) dichiarazioni a lungo termine dei fornitori; e) documenti di contabilità analitica e di produzione; f) documenti doganali del paese esportatore; g) corrispondenza commerciale; o h) descrizioni di prodotto. Limitatamente al periodo compreso fra il 1° ottobre 2026 e il 30 settembre 2027, nel caso in cui non possa essere fornito un certificato del produttore, le autorità doganali possono considerare le prove seguenti come prove a sé stanti, purché contengano informazioni sul paese di fusione e colata e il numero di colata: a) fatture; b) bolle di consegna; c) certificati di qualità e clausole di ordini di acquisto o contratti eseguiti; d) dichiarazioni a lungo termine dei fornitori; e) documenti di contabilità analitica e di produzione; f) documenti doganali del paese esportatore; g) corrispondenza commerciale; o h) descrizioni di prodotto. I funzionari di Mantova Export sono a disposizione per eventuali approfondimenti