Modificata la normativa IVA sui servizi intra UE

17/02/2012

Egregi Signori,

Con la Legge n.217/201, applicabile alle operazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2012, è stata modificata la gestione IVA dei servizi Intra UE "generici" (imponibili IVA in Italia in base all'art.7-ter del DPR 633/72).

In particolare,

1) le prestazioni di servizi "generiche" intra UE (imponibili IVA in Italia in base all'art.7-ter del DPR 633/72) si considereranno effettuate nel momento in cui sono ultimate, o se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Tuttavia, se anteriormente all'ultimazione o alla maturazione del corrispettivo, viene effettuato un pagamento, totale o parziale, la prestazione di servizi si intenderà effettuata, limitatamente all'importo pagato, con riferimento alla data del pagamento.

Se le prestazioni vengono effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non vi sono pagamenti, totali o parziali, nel medesimo periodo, le prestazioni si considereranno effettuate al termine di ciascun anno solare sino all'ultimazione delle prestazioni stesse.

L'eventuale emissione anticipata della fattura non determina l'effettuazione delle operazioni (nemmeno parziale).

2) per i servizi "generici" (imponibili IVA in Italia in base all'art.7-ter del DPR 633/72), l'integrazione delle fatture non sarà più facoltativa, ma diverrà obbligatoria, venendo preclusa la possibilità di emettere un'autofattura, ai sensi dell'art.17, secondo comma, del DPR 633/72.

Particolare importante: in caso di acquisti di servizi "generici" intra UE da parte di un'azienda italiana, quest'ultima deve provvedere alla registrazione nei registri IVA entro il mese di ricevimento, oppure anche successivamente ma in ogni caso entro 15 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui un operatore italiano non dovesse ricevere la fattura da parte del prestatore di servizi intra UE entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il mese seguente un'autofattura, con l'indicazione anche del numero di identificazione IVA del prestatore intra UE.

Se l'operatore italiano dovesse ricevere una fattura con un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere fattura integrativa entro il 15 giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.

ATTENZIONE: TALI MODIFICHE RIGUARDANO SOLO I SERVIZI "GENERICI" INTRA UE (imponibili IVA in Italia in base all'art.7-ter del DPR 633/72), MENTRE PER I SERVIZI "IN DEROGA" (art.7-quater e 7-quinques del DPR 633/72), E PER I SERVIZI EXTRA UE SI CONTINUA A OPERARE COME NEL 2011. I funzionari di Mantova Export sono a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti. Con i migliori saluti

A. Dotti
(direttore)

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