Modificata la normativa relativa al “Made in”

Legge n.99 del 23 luglio 2009 (art.7 comma 4), pubblicata sulla G.U. del 31-7-2009

06/08/2009

Egregi Signori,

Con la legge n.99 del 23 luglio 2009 (art.7 comma 4), pubblicata sulla G.U. del 31-7-2009, è stata modificata la normativa relativa al “Made in” (Legge 350 del 24-12-2003).

In particolare, non è più possibile evitare di indicare l'origine estera delle merci anche nel caso in cui si utilizzino dei marchi regolarmente depositati.

Inoltre, è stata tolta la possibilità di regolarizzare eventuali irregolarità, nel caso in cui la merce sia già stata sdoganata.

Il testo aggiornato della legge è il seguente:

''L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy».
Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.''

Dato che permangono dei dubbi riguardo le merci d'importazione già sdoganate e non in regola con le nuove norme, abbiamo provveduto a contattare l'Agenzia delle Dogane per avere informazioni. Ci è stato risposto che, entro fine mese, dovrebbe essere emanata una circolare esplicativa in merito. Vi terremo informati non appena vi saranno delle novità.

Con i migliori saluti

A. Dotti
(direttore)

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