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obbligo di segnalazione per operazioni con i Paesi - black list -
obbligo di segnalazione per operazioni con i Paesi - black list -
07/06/2010
Egregi Signori,
nell'ambito della lotta contro l'evasione fiscale, il DM 30 marzo 2010 prevede che, dal 1 luglio 2010, tutte le operazioni effettuate con i Paesi inseriti nella 'black list' e relative a:
- cessioni di beni
- prestazioni di servizi rese
- acquisti di beni
- prestazioni di servizi ricevute
debbano essere comunicate all'Agenzia delle Entrate, attraverso appositi elenchi da trasmettere per via telematica (Entratel o Fisconline).
Gli elenchi potranno essere presentati con una frequenza:
- trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti per ciascun tipo di operazioni (vedi sopra), un ammontare trimestrale non superiore a 50.000 Euro
- mensile, per tutti gli altri
I modelli devono essere presentati all'Agenzia delle Entrate per via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (quindi, si partirà col mese di luglio, da presentare entro il 31 agosto 2010).
Nel modello, dovranno essere segnalati i seguenti dati:
a)codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
c) in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
d) in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
e) periodo di riferimento della comunicazione;
f) per ciascuna controparte, l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione;
g) per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo della relativa imposta;
h) per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l'importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.
Nel modello vanno inserite le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di IVA.
Un cordiale saluto
A. Dotti
(Direttore)
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