ORIGINE DELLE MERCI

Punto della situazione

02/10/2009

Egregi Signori,

in questi ultimi due mesi la normativa relativa all'origine delle merci è stata modificata con due provvedimenti legislativi che hanno causato non poca confusione ed incertezza negli operatori.

Cerchiamo, quindi, di fare il punto della situazione.

A nostro parere, il concetto di 'Made in Italy' e 'prodotto interamente italiano' introdotto col Decreto Legge 25-9-2009 è, per il momento, inoperativo, almeno sino alla pubblicazione dei necessari decreti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

A parere di chi scrive, sarà difficile che l'Italia possa introdurre delle norme che siano in contrasto con le regole comunitarie in materia d'origine e, quindi, non ci si dovrebbe discostare dalle norme attualmente in vigore che prevedono che un prodotto assuma l'origine e, quindi, possa fregiarsi del 'Made in', nel Paese in cui sia stato interamente realizzato, oppure

nel Paese in cui sia stata effettuata l'ultima lavorazione sostanziale

, economicamente giustificata.

Per quanto riguarda l'obbligo o meno di indicare sui prodotti l'origine delle merci

, restano in vigore le norme contenute nella legge finanziaria 2004 (art. 4, comma 49 legge n. 350 del 2003) che hanno attribuito rilevanza penale alle ipotesi di importazione od esportazione di merci recanti false o fallaci indicazioni di origine.

Nella Circolare n.20/D dell'Agenzia delle Dogane, vengono evidenziate due ipotesi :
A) quella relativa alla falsa indicazione

, consistente nella stampigliatura 'made in Italy ' su prodotti e merci che non abbiano una origine italiana, dove per origine Italia deve farsi riferimento alle disposizioni doganali comunitarie in tema di origine non preferenziale;

B) quella relativa alla fallace indicazione

, consistente:
1- nell’apposizione, su prodotti privi di indicazioni di origine, di segni, figure o quant’altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana;

ovvero
2- nell’apposizione, su prodotti sui quali è indicata una origine e provenienza estera, di segni, figure o quant’altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

Riguardo la “fallace indicazione"

, l'Agenzia delle Dogane ha precisato che:

- nel caso di importazione di prodotti nei quali sia indicata l’esatta origine estera, la violazione della norma può verificarsi solo nel caso in cui la fallace indicazione (segni, figure e quant’altro) abbia caratteristiche tali da “oscurare”, fisicamente o simbolicamente, l’etichetta di origine, rendendola di fatto poco visibile o praticamente non riscontrabile anche ad un semplice esame sommario del prodotto.
Pur non escludendo, quindi, il verificarsi di tali possibilità, tuttavia le fattispecie penalizzabili, in tali casi, sembrano essere molto ridotte.

- nel caso di esportazione di prodotti nei quali non sia indicata la loro esatta origine, perché l’indicazione possa essere considerata fallace deve indurre chi la legge a riconoscere al prodotto un’origine errata (in particolare, quella italiana).

Può essere il caso in cui, ad esempio, in mancanza di una qualunque indicazione di origine, il prodotto presenti una etichetta riportante una bandiera italiana, oppure la semplice dicitura “Italy”, oppure ancora il nome di una città (Firenze, Venezia, ecc.).

Diverso il caso in cui, invece, l’etichetta riporti chiaramente elementi che non possano ricondurre ad un falso concetto di origine italiana: è il caso, ad esempio, delle esportazioni di olio di oliva sulle cui confezioni vengano riportate le diciture “bottled in Italy” o “packed in Italy”, integrate dall’elenco delle provenienze dei diversi elementi che compongono il prodotto confezionato o imbottigliato e/o delle operazioni effettivamente effettuate nel territorio nazionale.

In casi siffatti, i primi interventi delle autorità giudiziarie hanno riconosciuto la legittimità formale degli elementi dichiarati e la mancata concretizzazione del reato previsto nel più volte citato articolo 4 della legge n. 351 del 2003, considerata l’inesistenza di inganno per il consumatore, essendo, da una parte, il significato di “packed “ non assimilabile a quello di “made”, dall’altra, essendo altresì precisata sulle confezioni la esatta provenienza della materia prima.

Infine, la semplice apposizione di un marchio regolarmente depositato, senza alcun riferimento all'Italia, od all'azienda italiana, non costituisce violazione falsa o fallace indicazione; infatti, la norma introdotta a fine luglio che aveva obbligato ad indicare l'esatta origine anche in presenza di un marchio depositato, scatenando numerose polemiche, è stata cancellata col decreto del 25 settembre 2009.

Con i migliori saluti.

A. Dotti
(Direttore)

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