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Regolamento per l'istituzione dello statuto della società europea
Regolamento per l'istituzione dello statuto della società europea
in vigore dall'8 ottobre 2004
19/10/2004
Egregi Signori Soci,
La nostra associazione, Federexport, ci informa come segue:
Sono entrati in vigore l'8 ottobre 2004 il regolamento CE n° 2157/2001 che istituisce lo statuto della società europea (SE) e la direttiva sulla consultazione dei lavoratori. Attualmente solo sei Paesi hanno emanato le normative necessarie per consentire l'utilizzazione dello statuto (Belgio, Austria, Danimarca, Svezia, Finlandia e Islanda).
L'articolo 64 richiede l'adozione di "misure appropriate" nel caso di mancata coincidenza fra sede sociale e sede dell'amministrazione centrale e l'articolo 68 impone agli Stati membri di designare (e notificare alla Commissione) le "autorità competenti" in relazione ad atti e adempimenti delle SE. Solo alcuni Stati (fra i quali il Regno Unito) hanno già provveduto e anche il recepimento della direttiva 2001/86/CE, intesa a disciplinare la partecipazione dei lavoratori alla gestione, non è ancora completato, nonostante la scadenza dei termini per il recepimento. Inoltre, l'applicazione del regolamento nei dieci nuovi Stati membri presuppone l'aggiornamento degli allegati, contenenti l'elencazione (tassativa) delle forme societarie che, in base all'articolo 2, devono rivestire i soggetti partecipanti alla costituzione di una SE.
Queste lacune, pur non influenzando l'entrata in vigore del regolamento, potrebbero impedirne in molti Stati, l'effettiva attuazione, aprendo anche la strada a possibili controversie (a livello nazionale ecomunitario). Il contributo più rilevante della disciplina della SE consiste, probabilmente, nell'aver colmato alcune perduranti lacune del diritto europeo delle società, quali l'assenza di regole armonizzate di diritto internazionale privato (derivante dalla mancata entrata in vigore della Convenzione di Bruxelles del 29 febbraio 1968) e di un quadro di riferimento comune per le fusioni transfrontaliere (l'ipotesi di una direttiva in materia rimane allo stato di proposta). Inoltre, la disciplina della SE (attraverso la direttiva 2001/86/CE) affronta la delicata questione della partecipazione dei lavoratori alla gestione, superando la frattura che si era creata fra gli Stati membri. Per contro, sul piano sostanziale, il regolamento ha perso parte del suo contenuto innovativo. È stata, infatti, gradualmente abbandonata, nei trent'anni trascorsi dalla proposta originaria, l'ipotesi di arrivare alla compiuta disciplina di un modello uniforme. Se è vero, quindi, che la SE ha personalità giuridica di diritto comunitario (articolo 1, comma 3), allo stesso tempo emerge dal testo una serie di rinvii al diritto societario dello Stato della sede. Rimangono, così, soggette alla "ordinaria" disciplina nazionale delle società per azioni profili essenziali della SE: dalla procedura di costituzione alle competenze e al funzionamento dell'assemblea, dalla composizione dell'organo amministrativo alla formazione del bilancio e alle cause di scioglimento.
La costituzione della SE è, al momento, priva di una disciplina tributaria armonizzata. La Commissione ha presentato, il 17 ottobre 2003, una proposta di modifica della direttiva "fusioni" (1990/434/CEE) finalizzata, fra l'altro, a estenderne l'ambito soggettivo di applicazione alle SE e a includere, fra le operazioni fiscalmente "neutrali", il trasferimento di sede da uno Stato membro a un altro. Nelle more dell'adozione, la neutralità di fusioni o conferimenti attuati al fine di costituire una SE dipende dalle disposizioni degli Stati di residenza delle società partecipanti e dalle rispettive convenzioni bilaterali.
Il regolamento istitutivo della SE non prevede, comunque, alcuna disposizione in materia tributaria. È stata, infatti, soppressa, nel testo definitivo, la disposizione (articolo 133 della proposta del 29 agosto 1989) che disciplinava la presa in conto delle perdite conseguite dalle stabili organizzazioni situate in Stati membri diversi da quello di residenza della SE. Una proposta di direttiva era stata annunciata (dopo il ritiro di quella del 1990), per la fine del 2003 ma, nel frattempo, la materia rimane disciplinata dalle legislazioni fiscali dei singoli Stati. In alcuni casi, (ad esempio, in Francia e nei Paesi Bassi) i redditi delle branch all'estero sono (condizionatamente) esclusi da imposizione in capo alla casa madre e, simmetricamente, le perdite non sono ammesse in deduzione. La maggior parte degli Stati (inclusa l'Italia) prevedono, invece, la tassazione su base mondiale, ma anche il riconoscimento delle perdite delle stabili organizzazioni estere. Spesso, inoltre, la scelta (fra esenzione e credito) è affidata alle convenzioni bilaterali, aumentando la complessità del sistema e il peso della variabile fiscale nelle scelte di localizzazione. L'unico ambito del diritto tributario comunitario nel quale l'adeguamento alla SE è stato completato è quello della tassazione dei dividendi comunitari, grazie alla modifica della direttiva "società madri e figlie".
Con i migliori saluti. A. Dotti
(direttore)
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