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Regolamento sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR)
Regolamento sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR)
pubblicate le FAQ della Commissione - cosa fare a partire dal 12 agosto
06/08/2026
Martedì scorso, 4 agosto 2026, La Commissione Europea ha pubblicato le FAQ aggiornate sul Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, noto anche come PPWR.
È stato chiarito che,
a partire dal 12 agosto 2026
, tutti i fabbricanti UE (vale a dire chiunque immetta per la prima volta sul mercato UE un imballaggio a proprio marchio) e tutti gli importatori dovranno redigere la “dichiarazione di conformità”, così come specificata dall’allegato VIII del regolamento:
Dichiarazione di conformità UE
n. (*)…
1. N. …
(identificazione univoca dell’imballaggio)
:
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione
(identificazione dell’imballaggio che ne consenta la rintracciabilità)
: descrizione dell’imballaggio:
5. L’oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione: …
(riferimenti degli altri atti dell’Unione applicati)
.
6. Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.
7. Ove applicabile, l’organismo notificato …
(denominazione, indirizzo, numero)
… ha effettuato …
(descrizione dell’intervento)
… e rilasciato il/i certificato/i: …
(estremi, fra cui la data del o dei certificati e, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato
).
8. Informazioni aggiuntive:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome e cognome, funzione) (firma):
(*) (numero di identificazione della dichiarazione)
Cosa inserire in dichiarazione di conformità a partire dal 12 agosto 2026
:
1.
Per tutti gli imballaggi
:
il rispetto del limite per metalli pesanti come da requisiti essenziali attuali - già in vigore;
2.
Solo per gli imballaggi a diretto contatto con alimenti
:
il rispetto limiti PFAS;
3.
Solo per gli imballaggi riutilizzabili
:
l’indicazione che l'imballaggio è stato progettato per il riutilizzo.
La dichiarazione di conformità va conservata per 5 anni (10 anni in caso di imballaggi riutilizzabili), unitamente alla “documentazione tecnica”.
La “documentazione tecnica” è un documento che dovrebbe contenere per lo meno le seguenti informazioni:
• Descrizione dell’imballaggio e dell’uso previsto;
• Progetti di massima , piani di fabbricazione e materiali dei componenti;
• Disegni , schemi e informazioni tecniche
• Norme armonizzate e/o specifiche applicate
• Descrizione qualitativa di come sono state fatte le valutazioni sulla riciclabilità, sulla riduzione al minimo degli imballaggi e sulla riutilizzabilità ;
• le relazioni sulle prove.
Inoltre, la Commissione ha confermato che alcune disposizioni sostanziali hanno date di entrata in vigore diverse, spesso legate all'adozione di una specifica misura di attuazione da parte della Commissione stessa.
Ad esempio, per quanto riguarda la
riciclabilità
, partendo dal presupposto che il relativo atto delegato venga adottato dalla Commissione nel gennaio 2028, i criteri vincolanti di prestazione in materia di riciclabilità si applicheranno solo a partire dal
1° gennaio 2030
o due anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto delegato.
Altre date di entrata in vigore dei requisiti di sostenibilità e di altri requisiti chiave previsti dal Regolamento sulla progettazione per il riciclo (PPWR):
-
Contenuto riciclato negli imballaggi in plastica: 1° gennaio 2030
o tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione ;
-
Minimizzazione
(articolo 10, paragrafi 1 e 2):
1° gennaio 2030
.
- Requisito relativo allo
spazio vuoto per gli imballaggi destinati al trasporto
, raggruppati e per il commercio elettronico: a partire dal
1° gennaio 2030
o tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione
-
Imballaggi riutilizzabili
(art. 11): dovrà essere rispettato un numero minimo di rotazioni in base alla data che sarà specificata nell'atto di esecuzione da adottare
entro il 12 febbraio 2027
.
-
Obiettivi di riutilizzo: a partire dal 1° gennaio 2030
o 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione
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