Il 13 dicembre prossimo diventerà operativo il Regolamento UE 988/2023 sulla sicurezza generale prodotti; per venire incontro alle numerose richieste di informazioni, di seguito riportiamo i punti del regolamento che a nostro parere meritano particolare attenzione : (n.b. in caso di prodotti importati da Paesi extra-UE, il termine "fabbricante" va sostituito con "importatore") - il Regolamento 988/2023 si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione. Se i prodotti sono soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell’Unione, il regolamento si applica unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti - il Regolamento non si applica a: a) i medicinali per uso umano o veterinario; b) gli alimenti; c) i mangimi; d) le piante e gli animali vivi, gli organismi geneticamente modificati, i microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato, i prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione; e) i sottoprodotti e i prodotti derivati di origine animale; f) i prodotti fitosanitari; g) le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se tali attrezzature sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono gestite dai consumatori stessi; h) gli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139; i) gli oggetti d’antiquariato. - i fabbricanti devono indicare il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il loro indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l’indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati. Tali informazioni sono apposte sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto; - prima di immettere i loro prodotti sul mercato, i fabbricanti devono effettuare un’analisi interna dei rischi e redigere una documentazione tecnica contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza; - la documentazione tecnica deve essere tenuta a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato e tali autorità possono accedervi su richiesta; - i fabbricanti devono garantire che il loro prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori (in italiano per l'Italia); - I fabbricanti devono mettere a disposizione dei consumatori canali di comunicazione quali un numero di telefono, un indirizzo elettronico o una sezione apposita del loro sito web, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità; - i fabbricanti devono tenere un registro interno di tali reclami e dei richiami dei prodotti nonché di qualsiasi misura correttiva adottata per rendere il prodotto conforme; - in caso di vendite a distanza (commercio elettronico), i fornitori devono registrarsi sul portale Safety Gate e indicare sul portale Safety Gate le informazioni relative al loro punto di contatto unico. Inoltre, il sito internet deve mettere a disposizione dei consumatori a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l’indirizzo postale ed elettronico al quale può essere contattato; b) se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del responsabile ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento o dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020; c) informazioni che consentono l’identificazione del prodotto, compresi un’immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto; e d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o sull’imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato. - il regolamento si applica a decorrere dal 13 dicembre 2024.