REGOLE IVA 2020

Le prove delle cessioni intracomunitarie

27/01/2020

sono numerose le domande pervenuteci in questi giorni sulle nuove regole IVA in materia di cessioni intracomunitarie, per cui di seguito riportiamo la nostra opinione:

per poter considerare non imponibile una cessione intracomunitaria (ex art. 41 L.427/93), occorre poter dimostrare che

--- cedente e cessionario dispongano entrambi di un numero identificativo IVA intracomunitario valido, di due diversi Paesi UE (l'esito positivo di una verifica nella banca dati VIES è sufficiente quale prova)
--- l'operazione consista in una vendita (trasferimento della proprietà) a titolo oneroso (una contabile bancaria che attesti il pagamento è sufficiente quale prova)
--- i beni vengano spediti da un Paese UE ad un altro Paese UE

per quanto riguarda l'ultimo punto, l'avvenuta spedizione dei beni, dal 1 gennaio 2020 è in vigore il Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE.

A questo proposito, se è vero che per coloro che organizzano e pagano il trasporto è relativamente semplice ottemperare a quanto previsto dal Regolamento, altrettanto non si può dire per coloro che non si occupano del trasporto.

Per fortuna, con la Risposta n.100 pubblicata l'8 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate ha elencato un insieme di prove differente, più "morbido" rispetto a quanto disposto dal Regolamento, fattibile anche per le imprese che vendono senza organizzare e pagare il trasporto (vedi resa ex Works).

La possibilità di scegliere tra le regole previste dal Regolamento e le norme nazionali è stata chiarita dalle Note Esplicative "2020 quick fixes" della Direzione Generale IVA e Unione Doganale IVA della Commissione UE, pubblicate lo scorso mese di dicembre;

difatti, al punto 5.3.2 le Note Esplicative chiariscono che uno Stato membro può prevedere un livello di prove del trasporto più "flessibile" rispetto a quanto indicato dal Regolamento di Esecuzione 

"Member States could also lay down in their national VAT legislation other presumptions regarding proof of transport more flexible than the presumption provided for in Article 45a IR"

e che un operatore può dimostrare l'avvenuto trasporto applicando indifferentemente le regole nazionali e/o quelle del Regolamento:

"If that were the case, the supplier could benefit from the presumptions in Article 45a IR and/or from those in the national VAT legislation, provided the relevant conditions are met. In this regard, existing national VAT rules which establish conditions regarding proof of transport more flexible than those provided for in Article 45a IR may continue to be applied."

In buona sostanza, le imprese possono dimostrare il trasporto intracomunitario seguendo:
- quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE che, per coloro che organizzano e pagano il trasporto, prevede quali prove valide, fra le altre:
--- documento di trasporto firmato (emesso da un soggetto diverso da cedente e compratore)
in alternativa
--- la fattura emessa da uno spedizioniere [ vedi paragrafo 3, lett. a) del Regolamento ]
più
--- la contabile bancaria attestante il pagamento del trasporto [ vedi paragrafo 3, lett. b) punto i) del Regolamento ]
 

oppure

- quanto previsto dalla Risposta n.100 dell'8 aprile 2019 dell'Agenzia delle Entrate (utile soprattutto per coloro che vendono con resa ex works)
--- documento di trasporto (DDT o CMR), con indicazione della destinazione dei beni, normalmente firmato anche dal trasportatore per presa in carico
(se il trasporto è a cura dell'esportatore, occorre conservare la fattura del trasportatore con l’indicazione dei trasporti effettuati)

--- dichiarazione timbrata e controfirmata dal cessionario dei beni (cliente), contenente almeno i seguenti elementi:
a) l’identificativo del committente (ossia il cessionario in fattura);
b) il riferimento della fattura di vendita (numero e data);
c) numero e data del DDT o del CMR ;
d) la seguente dichiarazione da parte del cessionario comunitario:
“le merci relative alle fatture sopra indicate sono regolarmente pervenute presso il nostro terzista, il nostro deposito oppure presso i nostri negozi (es. Francia) nel mese di (es. gennaio 2020)”.

--- registrazioni contabili
--- documentazione bancaria attestante le somme riscosse
--- documentazione a comprova degli accordi contrattuali presi
--- elenchi Intrastat

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo un cordiale saluto.
 
A. Dotti
(direttore)
 
Si specifica che le note inviate sono state redatte sulla base delle informazioni generiche in nostro possesso; si specifica, inoltre, che tali note vengono fornite a solo scopo informativo, non costituendo parere legale o professionale e non potendo sostituire un parere dell'Agenzia delle Entrate, consigliabile nel caso in cui si desiderasse una risposta certa e opponibile a terzi.
Mantova Export, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che, a qualunque titolo e/o causa, possano derivare dall'affidamento riposto nelle informazioni qui riportate.

 

Condividi facebook share twitter share pinterest share
Sigla.com - Internet Partner