come alcuni avranno già avuto modo di leggere, dal 1 gennaio 2020 entrerà in vigore quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE in merito alle prove sufficienti a dimostrare l'avvenuta cessione intracomunitaria dei beni.
Le prove elencate in tale regolamento sono estremamente difficili da ottenere per le imprese che non curano il trasporto delle merci, come nel caso della resa Ex Works (resa utilizzata dalla maggioranza delle piccole e medie imprese italiane).
Tuttavia, è nostra opinione che il Regolamento in questione si limiti a elencare una serie di prove che non possono essere in alcun modo contestate dalle autorità nazionali di controllo, senza per questo pregiudicare la possibilità per uno Stato membro di accettare un livello differente di elementi probatori delle cessioni intracomunitarie, eventualmente consolidatesi sulla base della giurisprudenza.
In Italia, l'Agenzia delle Entrate è più volte intervenuta sull'argomento (vedi le Risoluzioni n.345/E del 28-11-2007, n.477/E del 15-12-2008 e 19/E del 25-3-2013), fornendo ampi chiarimenti in merito agli elementi di prova che possono essere portati dalle imprese che effettuano cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell'art.41 L.427/93.
L'8 aprile scorso l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento (Risposta n.100), a nostro parere equilibrato, pratico e consapevole della realtà operativa delle PMI operanti con l'estero, riguardante le cessioni intracomunitarie sia con trasporto a cura del fornitore (cedente nazionale) che a cura del cliente (cessionario estero di altro Paese UE), confermando che l'insieme dei seguenti documenti è sufficiente a comprovare la non imponibilità di una cessione intracomunitaria, anche con rispetto al Regolamento UE sopra menzionato:
1) documento di trasporto (DDT o CMR), con indicazione della destinazione dei beni, normalmente firmato anche dal trasportatore per presa in carico
(se il trasporto è a cura dell'esportatore, occorre conservare la fattura del trasportatore con l’indicazione dei trasporti effettuati)
2) dichiarazione timbrata e controfirmata dal cessionario dei beni (cliente), contenente almeno i seguenti elementi: a) l’identificativo del committente (ossia il cessionario in fattura); b) il riferimento della fattura di vendita (numero e data); c) numero e data del DDT o del CMR ; d) la seguente dichiarazione da parte del cessionario comunitario:
“le merci relative alle fatture sopra indicate sono regolarmente pervenute presso il nostro terzista, il nostro deposito oppure presso i nostri negozi (es. Francia) nel mese di (es. gennaio 2019)”.
3) registrazioni contabili
4) documentazione bancaria attestante le somme riscosse
5) documentazione a comprova degli accordi contrattuali presi
6) elenchi Intrastat
Trattandosi di un argomento estremamente delicato, è possibile che l'Agenzia delle Entrate intervenga con un'ulteriore Risoluzione (speriamo in linea con quanto sin qui scritto e sostenuto dalla stessa); nel caso, provvederemo a darvene tempestiva comunicazione). Si specifica che le note inviate sono state redatte sulla base delle informazioni generiche in nostro possesso; si specifica, inoltre, che tali note vengono fornite a solo scopo informativo, non costituendo parere legale o professionale e non potendo sostituire un parere dell'Agenzia delle Entrate, consigliabile nel caso in cui si desiderasse una risposta certa e opponibile a terzi. Mantova Export, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilita’ per eventuali danni che, a qualunque titolo e/o causa, possano derivare dall'affidamento riposto nelle informazioni qui riportate.