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SOLAS
SOLAS
dal 1 luglio 2017 cessano le disposizioni transitorie
27/06/2017
A partire dal
1 luglio 2017, cessano le disposizioni transitorie
relative all'applicazione della Convenzione Solas, relativa alla pesatura obbligatoria dei contenitori destinati ad essere spediti via mare (Convenzione SOLAS).
Le disposizioni transitorie, in vigore sino al 30 giugno 2017, consentono l’uso di strumenti di pesatura diversi da quelli regolamentari, purché l’errore massimo di detti strumenti non superi di 2,5 volte l’errore previsto per gli strumenti regolamentari (in ogni caso, non è ammesso un errore superiore a +/- 500 kg).
A partire dal 1-7-2017, in caso di controlli da parte della Capitaneria di Porto, sarà ammessa una tolleranza, per ciascun contenitore, pari al 3% della massa lorda verificata.
In caso di riscontro di eventuali difformità tra il peso dichiarato nella VGM e il peso ottenuto in sede di verifica, superiori alla tolleranza ammessa, è prevista la denuncia dello "shipper" per violazione del Codice della Navigazione e la messa a terra del contenitore.
Con la Circolare n.133/2017, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha:
- specificato che gli strumenti di pesatura "regolamentari" sono solo quelli in possesso della relativa omologazione ( Direttiva 2014/31/UE; Direttiva 2014/32/UE, oppure Regio decreto del 12 giugno 1902, n. 226 e ss.mm.ii per gli strumenti di misura omologati prima dell'entrata in vigore delle due Direttive sopra citate)
- fornito dei chiarimenti in merito ai due metodi per determinare la massa lorda verificata (VGM) del contenitore
- suggerito un fac-simile di "shipping document", vale a dire il documento da utilizzare per comunicare il dato VGM (allegato alla presente). Il modello suggerito non è obbligatorio, ma consigliato.
In particolare,
per quanto riguarda il metodo 1
(pesatura di un contenitore caricato e chiuso), sono stati portati alcuni esempi:
a. la procedura descritta al paragrafo 11 della MSC.1/Circ.1475 che illustra come, quando si desidera ottenere la VGM di un contenitore pieno e già posizionato a bordo di un veicolo, occorra sottrarre la tara del veicolo (utilizzando i dati indicati nel libretto del veicolo) ed anche il peso del combustibile nel serbatoio dello stesso
b. la pesatura del veicolo + container (vuoto all'ingresso e carico all'uscita, con aggiunta della tara del container riportata sulla porta dello stesso); questa procedura risulta fra quelle maggiormente utilizzate
c. rottami e altri carichi alla rinfusa caricati nel contenitore;
d. tank container e flexitank.
La circolare ha definito anche i requisiti per utilizzare
Il metodo 2.
Ricordiamo che il metodo 2 differisce dal primo in quanto prevede:
- la pesatura dei singoli colli, tramite strumenti regolamentari (è possibile delegare un terzo o, in caso di beni acquistati da terzi,
fare riferimento al peso apposto indelebilmente sull’imballaggio sigillato all’origine)
- la pesatura dei materiali di rizzaggio e d’imballaggio, tramite strumenti regolamentari (è possibile delegare un terzo che, in ogni caso, dovrà utilizzare strumenti regolamentari)
- la determinazione della tara del contenitore, desumendola dai dati riportati sulla porta del contenitore stesso
- la sommatoria dei pesi ottenuti nei punti precedenti
A proposito del metodo 2, la circolare prevede che:
- le imprese che intendono utilizzare il Metodo 2 per la pesatura dei container ai fini della dichiarazione della VGM, possono farlo esclusivamente dotandosi di un sistema di gestione per la qualità in cui sia inserito anche il processo di pesatura (conformemente al punto 4.3. delle linee guida allegate al Decreto Dirigenziale n.447 del 5 maggio 2016);
- i titolari di Autorizzazione AEO, che abbiano già ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il Metodo 2 per la pesatura dei container ai fini della
dichiarazione della VGM
, potranno continuare ad utilizzare tale metodo a condizione che siano in possesso di procedure aziendali relative alla pesatura e conformi sempre al punto 4.3. delle linee guida allegate al D.D. .
Lo "shipper" che intenda pesare attraverso il metodo 2, deve dimostrare di possedere i requisiti di cui sopra inviando copia della certificazione e della visura camerale in corso di validità all'Ufficio 2° - Sezione 3a del 6° Reparto via pec:
cgcp@pec.mit.gov.it
L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e a sua discrezione, controlli presso i siti, al fine di verificare la corretta applicazione del metodo 2.
Cogliamo l'occasione di questa comunicazione, per tornare ad evidenziare come, purtroppo, molti spedizionieri continuino a tentare di scaricare sempre e comunque sugli esportatori la responsabilità della dichiarazione VGM, indipendentemente da chi sia effettivamente lo "shipper" che appare nella polizza di carico emessa dal vettore marittimo.
Ricordiamo, quindi che il
World Shipping Council,
lo scorso mese di settembre, ci
ha confermato per iscritto che la responsabilità è sempre in capo a chi appare come "shipper" nella polizza di carico emessa dal vettore marittimo, vale a dire la "master bill of lading"
.
I nostri funzionari sono a disposizione per eventuali approfondimenti
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