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Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese - finanziamenti agevolati a favore delle piccole e medie imprese PMI esportatrici
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese - finanziamenti agevolati a favore delle piccole e medie imprese PMI esportatrici
LEGGE 6 Agosto 2008 N°133 art 6 comma 2 lett. c) Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese
30/04/2010
Possono accedere all’intervento le PMI aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali, che abbiano realizzato nei tre esercizi finanziari precedenti a quello di presentazione della domanda di finanziamento, un fatturato estero pari, in media, ad almeno il 20% del fatturato aziendale totale.
Al momento dell’erogazione del finanziamento le PMI devono essere costituite in forma di SPA.
Ai fini della presente legge, in base alla disciplina adottata dalla commissione CEE è considerata piccola e media impresa:
a) Piccola impresa industriale: si intende quella avente non più di 50 dipendenti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro .
b) Media impresa industriale: si intende quella avente non più di 250 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 ml di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 ml di Euro.
Il capitale sociale di dette imprese non può essere controllato per più del 25% da una o più imprese che, singolarmente considerate, non rispondano alle suddette definizioni.
Occorre addizionare i parametri dell’impresa beneficiaria a quelli delle imprese di cui essa detenga più del 25% del capitale sociale.
Iniziative ammesse
Il livello di solidità patrimoniale di riferimento (livello soglia) è posto, uguale a 0,65.
Il livello soglia è ricavato dall’indice di copertura delle immobilizzazioni (rapporto tra patrimonio netto e attività immobilizzate nette).
L’intervento viene concesso in forma di finanziamento agevolato nel limite del 25% del patrimonio netto dell’impresa richiedente, risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda di finanziamento e nel rispetto del regolamento comunitario “de minimis”. Il finanziamento non può superare l’importo di euro 500.000,00.
L’intervento viene concesso in forma di finanziamento.
Se dall’ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda di intervento, il livello di ingresso risulta inferiore al livello soglia di 0,65, l’obiettivo dell’intervento è quello di raggiungerlo e superarlo; se invece il livello di ingresso risulta uguale o superiore al livello soglia, l’obiettivo è quello di mantenerlo o superarlo.
Agevolazioni finanziarie
La tipologia dell’agevolazione è un finanziamento a tasso agevolato.
Il finanziamento può essere concesso per un importo non superire a quello consentito dall’applicazione del regolamento comunitario “de Minimis”.
Il piano di rimborso è di 7 anni con rate in linea capitale costanti, semestrali e posticipate, di cui 2 anni di preammortamento.
Il tasso agevolato, per i primi 2 anni, è pari al tasso di riferimento e di attualizzazione di cui alla normativa comunitaria, vigente alla data della delibera di concessione del comitato (2,24%). Il tasso agevolato, per gli altri 5 anni, è pari al 15% del tasso di riferimento e di attualizzazione di cui alla normativa comunitaria, vigente alla data della delibera di concessione del comitato; in ogni caso, tale tasso non può essere inferiore allo 0,50% annuo.
A fronte del finanziamento, l’imprese richiedente che presenta un livello di ingresso uguale o superiore al livello soglia, non deve prestare garanzia ma deve rilasciare a Simest l’impegno a non ridurre il proprio livello di solidità patrimoniale al di sotto di quello di ingresso.
L’impresa invece che presenta un livello di ingresso inferiore al livello soglia, dovrà garantire il finanziamento con fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile incondizionata ed escutibili a prima richiesta.
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