USA

nuovi dazi su acciaio, alluminio, rame, prodotti derivati e farmaci

07/04/2026

con due proclami presidenziali gli Stati Uniti hanno introdotto nuovi dazi:
- su acciaio, alluminio, rame, “derivati” (prodotti contenenti tali metalli) a partire da lunedì 6 aprile 2026, specificando che tali dazi si applicano non più sul solo valore del metallo contenuto, ma sull’intero valore dei prodotti
e
- sui prodotti farmaceutici


In particolare,




ACCIAIO – ALLUMINIO - RAME e PRODOTTI DERIVATI


- su tutti i beni elencati nell’allegato I-A del proclama presidenziale si applica un dazio aggiuntivo del 50% sul valore totale dei beni, con esclusione di quelli originari del Regno Unito (dazio del 25%, ma solo se realizzati con acciaio e/o alluminio colato e fuso in UK) e di quelli realizzati con acciaio e/o alluminio colato e fuso negli USA (dazio del 10%).


- su tutti i beni elencati nell’allegato I-B si applica un dazio aggiuntivo del 25% sul valore totale dei beni, con esclusione di quelli originari del Regno Unito (dazio del 15%, ma solo se realizzati con acciaio e/o alluminio colato e fuso in UK) e di quelli realizzati con acciaio e/o alluminio colato e fuso negli USA (dazio del 10%).


- ai beni elencati nell’allegato II si applicano solo i normali dazi base, per cui sono esclusi dai dazi addizionali


- sino al 31-12-2027, ai beni elencati nell’allegato III che hanno un dazio base inferiore al 15% si applica un dazio addizionale tale da portare il dazio totale al 15%, mentre ai prodotti che hanno un dazio base pari o superiore al 15% non si applica alcun dazio addizionale; tuttavia, ai prodotti realizzati con acciaio e/o alluminio fuso e colato negli USA, si applica un dazio addizionale tale da portare il dazio totale al 10% (25% per i prodotti originari di Paesi che non hanno normali relazioni commerciali con gli USA)


- a partire dal 1-1-2028, i prodotti elencati nell’allegato III saranno soggetti allo stesso dazio di quelli inseriti nell’allegato I-B


- i prodotti contenenti alluminio originari della Russia o realizzati con alluminio colato e fuso in Russia, continuano ad essere soggetti ad un dazio addizionale del 200%


- le merci specificate nell'allegato I-A, nell’allegato I-B e nell'allegato III elencate come articoli o derivati ​​costituite da più di un metallo sono soggette una sola volta alle rispettive aliquote doganali, anche se la merce contiene alluminio e acciaio, alluminio e rame, acciaio e rame o tutti e tre i metalli


- le merci specificate nell'allegato I-B o nell'allegato III che non contengono alluminio, acciaio o rame, non sono soggette ai dazi addizionali previsti dal proclama presidenziale


- le merci specificate nell'allegato I-B o nell'allegato III che non sono classificabili nei Capitoli 72, 73, 74 e 76 dell'HTSUS e che non contengono una quantità sufficiente di alluminio, acciaio o rame, come stabilito nell'allegato IV, non sono soggette ai dazi addizionali imposti del presente proclama




FARMACI


a partire dal 31 luglio 2026 per le società elencate nell'allegato III e dal 29 settembre 2026 per le tutte le altre


- i farmaci brevettati e gli ingredienti farmaceutici associati elencati nell’allegato I saranno soggetti a un dazio ad valorem del 100%, con l’eccezione dei prodotti originari di Giappone, Unione Europea, Svizzera, Liechtenstein, Giappone e Corea del Sud (dazio del 15%) e di quelli originari del del Regno Unito (dazio del 10%)


- dazio zero sino al 20-1-2029 per le aziende idonee al trattamento tariffario previsto dalla clausola 3b del proclama e che hanno stipulato accordi di con gli USA


- i farmaci generici e i loro ingredienti associati non saranno soggetti a dazi addizionali, ma è prevista la possibilità di una revisione entro 1 anno.




I funzionari di Mantova Export sono a disposizione per eventuali approfondimenti.



A. Dotti
(DIrettore)
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