Con un proclama presidenziale del 1° giugno scorso, gli Stati Uniti hanno modificato i dazi su acciaio, alluminio, rame e “derivati” (prodotti contenenti tali metalli); le modifiche avranno effetto a partire dal giorno 8 giugno 2026, sino al 31 dicembre 2027. In particolare, ACCIAIO – ALLUMINIO - RAME e PRODOTTI DERIVATI - è stato modificato l’elenco dei beni compresi nell’allegato I-A del proclama presidenziale del 2 aprile scorso, cui si applica il dazio aggiuntivo del 50% sul valore totale dei beni,; - è stato modificato l’elenco dei beni compresi nell’allegato I-B del proclama presidenziale del 2 aprile scorso, cui si applica un dazio aggiuntivo del 25% sul valore totale dei beni; - è stato modificato l’elenco dei beni compresi nell’allegato II del proclama presidenziale del 2 aprile scorso, cui si applicano solo i normali dazi base, (sono esclusi dai dazi addizionali); - è stato modificato l’elenco dei beni compresi nell’allegato III del proclama presidenziale del 2 aprile scorso, vale a dire i prodotti con un dazio base inferiore al 15% a cui si applica una tariffa addizionale tale da portare il dazio totale al 15%, o beni con un dazio base pari o superiore al 15% cui non si applica alcun dazio addizionale; - è stato aggiunto l’allegato I-C, contenente prodotti in alluminio o acciaio cui si applica un dazio del 25%, con l’eccezione di: - - beni originari di Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Svizzera, Taiwan, Regno Uniti, Paesi dell’Unione Europea, cui si applica: un dazio del 15%, nel caso in cui il dazio base sia inferiore a questa percentuale; il dazio base, nel caso in cui questo sia pari o superiore al 15% - - prodotti derivati in alluminio o in acciaio, nel caso in cui l’alluminio o l’acciaio sia stato fuso e colato negli Stati Uniti, cui si applica un dazio addizionale del 10% - - prodotti originari di Messico e Canada, cui si applica un dazio del 25% solo sul valore del contenuto non USA , ma con la condizione che il dazio totale non sia inferiore al 15%. Inoltre, il proclama presidenziale stabilisce che per “contenuto in metallo composto esclusivamente da alluminio, acciaio o rame fuso e colato negli USA”, si intende una percentuale pari ad almeno l’85% in peso dell’alluminio, acciaio o rame del prodotto. I funzionari di Mantova Export sono a disposizione per eventuali approfondimenti. A. Dotti (Direttore)
Con un proclama presidenziale del 1° giugno scorso, gli Stati Uniti hanno modificato i dazi su acciaio, alluminio, rame e “derivati” (prodotti contenenti tali metalli); le modifiche avranno effetto a partire dal giorno 8 giugno 2026, sino al 31 dicembre 2027.
In particolare,
ACCIAIO – ALLUMINIO - RAME e PRODOTTI DERIVATI
- è stato modificato l’elenco dei beni compresi nell’allegato I-A del proclama presidenziale del 2 aprile scorso, cui si applica il dazio aggiuntivo del 50% sul valore totale dei beni,;
- è stato modificato l’elenco dei beni compresi nell’allegato I-B del proclama presidenziale del 2 aprile scorso, cui si applica un dazio aggiuntivo del 25% sul valore totale dei beni;
- è stato modificato l’elenco dei beni compresi nell’allegato II del proclama presidenziale del 2 aprile scorso, cui si applicano solo i normali dazi base, (sono esclusi dai dazi addizionali);
- è stato modificato l’elenco dei beni compresi nell’allegato III del proclama presidenziale del 2 aprile scorso, vale a dire i prodotti con un dazio base inferiore al 15% a cui si applica una tariffa addizionale tale da portare il dazio totale al 15%, o beni con un dazio base pari o superiore al 15% cui non si applica alcun dazio addizionale;
- è stato aggiunto l’allegato I-C, contenente prodotti in alluminio o acciaio cui si applica un dazio del 25%, con l’eccezione di:
- - beni originari di Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Svizzera, Taiwan, Regno Uniti, Paesi dell’Unione Europea, cui si applica: un dazio del 15%, nel caso in cui il dazio base sia inferiore a questa percentuale; il dazio base, nel caso in cui questo sia pari o superiore al 15%
- - prodotti derivati in alluminio o in acciaio, nel caso in cui l’alluminio o l’acciaio sia stato fuso e colato negli Stati Uniti, cui si applica un dazio addizionale del 10%
- - prodotti originari di Messico e Canada, cui si applica un dazio del 25% solo sul valore del contenuto non USA , ma con la condizione che il dazio totale non sia inferiore al 15%.
Inoltre, il proclama presidenziale stabilisce che per “contenuto in metallo composto esclusivamente da alluminio, acciaio o rame fuso e colato negli USA”, si intende una percentuale pari ad almeno l’85% in peso dell’alluminio, acciaio o rame del prodotto.
I funzionari di Mantova Export sono a disposizione per eventuali approfondimenti.
A. Dotti (Direttore)